Convegno giuridico
oggi a Roma
su precariato
e rapporto di lavoro giornalistico
Il 26 giugno prossimo si terrà a Roma nel Residence Ripetta a partire dalle ore 10 fino al pomeriggio un importante Convegno giuridico sulle varie forme contrattuali flessibili di assunzioni e di impiego del personale, come il precariato, nel rapporto di lavoro giornalistico. Il Seminario di studio è dedicato ai contratti atipici della nostra categoria. Ai microfoni, questa volta, non solo voci di denuncia, ma soprattutto i magistrati e gli avvocati che si occupano di diritto del lavoro e che analizzeranno giuridicamente il fenomeno. Un appuntamento importante anche per i Comitati di redazione, chiamati a vigilare, nei loro giornali, anche sul corretto rapporto con i collaboratori, sul rispetto contrattuale, sulle forme di collaborazione: la qualità dell’informazione di un giornale e la forza di una redazione non possono prescindere da una reale condivisione tra "garantiti" e "precari". Per i componenti dei Cdr, che per l'occasione potranno avvalersi del permesso sindacale, l’aggiornamento professionale offerto da questa giornata di studio appare assolutamente necessario. L'incontro di studio (il primo sull'argomento in Italia) è organizzato dall'Associazione Stampa Romana in collaborazione con l'INPGI e la sezione romana del Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro "Domenico Napoletano", presieduta dal dottor Fabrizio Miani Canevari, di cui fanno parte autorevoli magistrati di Cassazione e di tribunali del lavoro, docenti universitari, avvocati ed esperti del diritto del lavoro, nell'intento - costante delle sue ultratrentennali tradizioni - di contribuire alla costruzione di certezze giuridiche su temi in continua evoluzione anche per effetto delle nuove tecnologie nel settore giornalistico della carta stampata, dei siti Internet e dell'emittenza radio-televisiva. Il Convegno, cui sono invitati tutti i giornalisti interessati, avrà al centro dell'attenzione soprattutto l'attuale variegato regime del lavoro a termine giornalistico, ma non solo: dai giornalisti utilizzati con contratti cosidetti co.co.co. (collaborazioni coordinate e continuative) al lavoro part-time; dai precari Rai (inquadrati con rapporti di lavoro a termine giornalistici nelle testate), compresa la validità sia dei test ora ideati dalla Rai per il rinnovo dei contratti a termine sia delle loro transazioni davanti all'Unione industriali con contestuale rinuncia ai diritti già acquisiti, ai giornalisti utilizzati come programmisti-registi nelle reti Rai; dai precari della carta stampata e dell'emmittenza radio-televisiva privata ai giornalisti degli uffici stampa di organismi costituzionali, ministeriali, regionali e comunali; dai giornalisti impegnati con contratti da metalmeccanici nei siti giornalistici di testate Internet ai giornalisti utilizzati nelle emittenti radio-televisive private con contratti Frt; dal sempre frequente utilizzo in "nero" di giornalisti pubblicisti (di fatto già professionisti) o di "stagisti", divenuti praticanti in base a corsi di scuole di giornalismo dopo la laurea, al riconoscimento del praticantato giornalistico da parte degli Ordini regionali della categoria; dai contratti fittizi - e non - di consulenza di lavoro autonomo con versamento dei contributi previdenziali alla gestione separata Inpgi, anzichè alla gestione principale Inpgi, trattandosi il più delle volte di rapporti di lavoro subordinato mascherato, all'utilizzo dell'indennità di disoccupazione pagata da un ente previdenziale privatizzato come l'Inpgi ai giornalisti precari con contratto a termine con contestuale accredito anche dei relativi contributi figurativi. Sul "precariato e lavoro giornalistico" sono previste due relazioni-base di due docenti dell'Università di Roma Tor Vergata: la prima del prof. Sergio Magrini "Profili sostanziali"; la seconda del prof. Giulio Prosperetti "Profili previdenziali". E sono annunciati interventi del Sostituto Procuratore generale della Cassazione Antonio Martone, dei professori Matteo Dell'Olio e Antonio Pileggi, degli avvocati Domenico d'Amati, Giannicola Barone e Elisabetta Angelini, del Consigliere Segretario dell'Associazione Stampa Romana Silvia Garambois, del presidente INPGI Gabriele Cescutti, del Segretario FNSI Paolo Serventi Longhi, del Direttore generale INPGI avv. Arsenio Tortora. Particolare rilievo assumerà, naturalmente, l'esame della nuova disciplina del lavoro a termine, approvata con decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001 ed entrata in vigore il 24 ottobre scorso, che ha introdotto profonde innovazioni sul regime giuridico del contratto di lavoro a termine. E che in particolare ha cancellato l'articolo 23 della precedente legge n. 56 del 1987, che tuttavia dovrebbe restare ancora in vigore fino alla scadenza del vigente contratto nazionale di lavoro giornalistico. I primi commenti degli studiosi della materia hanno già posto in luce una serie di aspetti problematici della nuova disciplina che richiedono approfondimenti soprattutto in ordine al grado della cosiddetta liberalizzazione del contratto a termine sotto più profili: quello dei rapporti tra legge, autonomia collettiva e autonomia individuale nella concreta attuazione dei contratti a termine e nei loro eventuali rinnovi; quello dell'ambito di sindacabilità in tribunale della scelta contrattuale al fine di evitare gli abusi o quello sanzionatorio per indebite proroghe del termine del rapporto. Il tutto senza trascurare le esperienze degli ordinamenti in materia di altri Paesi dell'Unione Europea. Il decreto 368 attua infatti una direttiva comunitaria (la n. 1999/70/CE) relativa all'Accordo quadro concluso dal CES, dall'UNICE e dal CEEP.