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Fnsi 10 Giu 2004

Commissaria Europea Viviane Reding risponde a critiche su “Tv senza frontiere". Serventi Longhi: “I dubbi restano”

Commissaria Europea Viviane Reding risponde a critiche su “Tv senza frontiere". Serventi Longhi: “I dubbi restano”

Commissaria Europea Viviane Reding risponde a critiche su “Tv senza frontiere". Serventi Longhi: “I dubbi restano”

“La Commissaria Europea per l’Istruzione e la Cultura Viviane Reding ha inviato al Segretario Generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana Paolo Serventi Longhi una lettera di risposta alle preoccupazioni e alle critiche espresse dalla FNSI circa alcuni aspetti della direttiva Ue “Televisione senza frontiere”. Dubbi che non vengono fugati dalla cortese lettera della Commissaria. Viviane Reding sottolinea che la comunicazione interpretativa sulla pubblicità è stata adottata dalla Commissione Europea il 23 aprile scorso “dopo larghe consultazioni e approfondimenti”. Per quanto riguarda i minispot, Reding sottolinea che la comunicazione interpretativa indica che “fatta salva la questione di sapere se tali interruzioni possono essere considerate come tali ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2 della Direttiva Televisione senza frontiere, le autorità nazionali devono vigilare affinché la diffusione dei minispot siano conformi ai principi essenziali riguardanti la forma e la presentazione della pubblicità televisiva contenuti all’articolo 10 della direttiva. In primo luogo, spetta agli Stati membri garantire che i minispot siano presentati in modo tale da rispettare il principio fondamentale posto dall’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva secondo il quale i messaggi pubblicitari devono essere “chiaramente riconoscibili come tali ed essere nettamente distinti dal resto del programma con mezzi ottici e/o acustici”; tale principio ha lo scopo di permettere al telespettatore di distinguere tra il contenuto editoriale e le comunicazioni commerciali. In secondo luogo, gli Stati membri devono vigilare affinché la diffusione dei minispot sia “eccezionale”, in virtù della regola secondo la quale la pubblicità isolata deve costituire un’eccezione (articolo 10, paragrafo 2)”. Per quanto riguarda il caso dei cosiddetti “schemi divisi” o “split screens”, la comunicazione interpretativa rileva ancora Viviane Reding che: “Una separazione spaziale attraverso mezzi ottici e/o acustici può consentire eventualmente di soddisfare la regola di separazione contenuta all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva. E’ opportuno, a tal fine, che tale separazione spaziale sia effettuata in modo tale da rendere la pubblicità e la televendita facilmente identificabili e da consentire di distinguere nettamente queste ultime dal resto del programma”.

@fnsisocial

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