CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca nel sito
Uffici Stampa 04 Mar 2010

Campagna elettorale. Collega attaccato da minoranza. Il Gus del Veneto chiarisce: "L’addetto stampa nelle Istituzioni è un giornalista garante del diritto dei cittadini a essere informati. La legge 150 del 2000 ne precisa il profilo e le comp

Il Gruppo veneto giornalisti uffici stampa (GUS), di fronte alla segnalazione di un collega fatto oggetto di un attacco da parte della lista di minoranza del Comune nel quale svolge il suo incarico, ricorda agli amministratori pubblici e ai politici che l’attività di informazione e comunicazione delle amministrazioni pubbliche è regolata da una legge dello Stato, la 150/2000.

Il Gruppo veneto giornalisti uffici stampa (GUS), di fronte alla segnalazione di un collega fatto oggetto di un attacco da parte della lista di minoranza del Comune nel quale svolge il suo incarico, ricorda agli amministratori pubblici e ai politici che l’attività di informazione e comunicazione delle amministrazioni pubbliche è regolata da una legge dello Stato, la 150/2000.

 Tale legge ha riconosciuto l’utilità sociale dell’attività di informazione degli enti pubblici e ha dato dignità professionale alla figura titolata a svolgerla: il giornalista addetto stampa. Nel testo che attacca il collega si legge che “un giornalista a libro paga del politico di turno non può essere indipendente e imparziale, rinuncia alle prerogative essenziali della sua professione, e diventa un “porta voce” che scrive ciò che altri li (sic!) bisbigliano all’orecchio”. L’ignoranza della legge non esonera nessuno dal rispettarla, e meno ancora chi con il proprio impegno politico rappresenta legittime attese dei cittadini. L’articolo 9 della Legge 150 recita: “Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti; l'ufficio stampa (…), sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione” (art. 9). La legge stabilisce che l’informazione è nell’interesse del pubblico, che essa deve essere fornita da un giornalista, che il giornalista riceve le direttive del vertice della Istituzione, che si deve ritenere democraticamente incaricato a governare. La legge non parla di “politico di turno”, ma di “amministrazione”. Il giornalista infatti deve svolgere il suo incarico avendo come orizzonte il diritto del cittadino ad essere informato. Secondo il GUS, espressione del Sindacato dei Giornalisti del Veneto, il gruppo politico in questione manifesta visioni di potere non condivisibili proprio per il disprezzo che rivolge alla professione di giornalista e insinua nei cittadini un’idea pericolosa, secondo la quale nelle pubbliche amministrazioni non esistono ruoli istituzionali, ma solo “politici di turno”, non esistono addetti stampa giornalisti, ma solo individui “a libro paga”, e quindi per forza servi. Ai sensi della legge 150/2000 il giornalista che presta servizio nell’ufficio stampa di un ente pubblico non può essere definito “incapace di informare in modo corretto e non fuorviante i cittadini” solo perché ha diritto al giusto compenso per il proprio lavoro. Episodi come quello segnalato dal collega denotano quanta strada ci sia ancora da compiere per considerare l’informazione nelle pubbliche amministrazioni come diritto del cittadino, e quindi affidata, secondo la legge, ai giornalisti addetti stampa. Spesso gli amministratori stessi non hanno chiara la valenza di tale importante attività a beneficio dei cittadini, né del civile e doveroso rispetto verso le figure professionali che la legge chiama a realizzarla. Rispetto che passa anche attraverso il giusto compenso e l’inquadramento professionale.

  Guido Lorenzon, presidente Gus Veneto

@fnsisocial

Articoli correlati