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Uffici Stampa 03 Ott 2011

Bologna, riunione degli uffici stampa delle Regioni

Lunedì 3 ottobre a Bologna si sono riuniti i giornalisti degli uffici stampa delle Regioni Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Toscana: all’incontro, promosso d’intesa con la Commissione Uffici Stampa della FNSI, hanno aderito anche i rappresentanti degli uffici stampa di altre Regioni impossibilitati a essere però fisicamente presenti all’incontro.

Lunedì 3 ottobre a Bologna si sono riuniti i giornalisti degli uffici stampa delle Regioni Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Toscana: all’incontro, promosso d’intesa con la Commissione Uffici Stampa della FNSI, hanno aderito anche i rappresentanti degli uffici stampa di altre Regioni impossibilitati a essere però fisicamente presenti all’incontro.

 

I presenti auspicano che ciclicamente possano essere organizzati altri incontri di questo tipo in sedi itineranti, utili per un confronto e un aggiornamento costante tra i giornalisti che operano negli uffici stampa delle Regioni. Consapevoli della necessità di vigilare e operare per una piena e corretta applicazione del Cnlg in ogni suo aspetto, compreso il recente rinnovo della parte economica, rispetto alla quale vi sono comportamenti difformi da parte delle varie istituzioni regionali, i presenti chiedono alla Fnsi di attivarsi affinchè in campo contrattuale le Regioni abbiano un indirizzo univoco e sollecitano la Fnsi a promuovere un incontro urgente con le Conferenze dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali per discutere sulla corretta e piena applicazione del Contratto nazionale di lavoro giornalistico. In particolare si evidenziano i seguenti punti:
Malattia Dopo l’entrata in vigore del decreto Brunetta, al giornalista che è assente per malattia, in alcuni casi l’Amministrazione trattiene la quota del superminimo. Tale decisione è in contrasto con il decreto: la normativa Brunetta infatti stabilisce che la decurtazione dello stipendio deve interessare solo la parte variabile e quindi non il superminimo che è voce fissa dello stipendio.
Indennità di inviato occasionale In molti casi non viene corrisposta perché la prestazione esterna viene considerata una semplice “missione”. Termine improprio. Il Contratto nazionale di lavoro giornalistico stabilisce chiaramente che la prestazione del giornalista fuori dalla sede di lavoro non è “missione”, ma deve essere retribuita con l’indennità di inviato occasionale. Quest’ultima viene erogata per il disagio occorso al redattore che, dopo aver seguito l’evento (conferenza stampa, sopralluoghi, audizioni esterne o altro ancora), esercita la propria attività dall’esterno: scrive, telefona, manda foto e contatta i colleghi.§
Pagamento incidenza domenicale L’incidenza domenicale (art.1 norme transitorie del Cnlg) viene da alcune Amministrazioni corrisposta solo in modo parziale, da altre addirittura negata. L’art.1 delle norme transitorie e di attuazione del Cnlg specifica invece, sulla base di un conforme orientamento della magistratura, che fanno parte integrante della retribuzione, tra l’altro, “le maggiorazioni corrisposte per il lavoro prestato in domenica”. È di tutta evidenza che quando la norma parla di maggiorazioni per il lavoro domenicale intende riferirsi all’intero compenso corrisposto per la prestazione data dal giornalista nel giorno di domenica, che “maggiora” la retribuzione mensile ordinaria. Un’interpretazione limitativa non ha alcun senso giuridico. L’interpretazione corretta della norma è sempre stata quella di considerare il compenso per il lavoro domenicale (comunque determinato) parte integrante della retribuzione e, in quanto tale, da calcolare nel conteggio di tutti gli istituti economici e contrattuali previsti nella predetta nota a verbale dell’art.1 delle norme transitorie e di attuazione del Cnlg.
Passaggio da Inpdap a Inpgi Questo passaggio è obbligatorio anche per i giornalisti dipendenti della pubblica amministrazione, ma non deve trasformarsi in un danno per i colleghi di maggiore anzianità lavorativa: occorre pertanto sollecitare le forze politiche ad approvare provvedimenti che affrontino e diano soluzione a questo tipo di problemi.
Qualora su tali punti non dovessero sopraggiungere intese e qualora tali punti dovessero rimanere così disattesi, i presenti chiedono alla Fnsi di valutare anche la possibilità di una causa legale “collettiva” sottoscritta da tutti i giornalisti alle dipendenze degli uffici stampa delle Regioni italiane ai quali viene applicato il Cnlg.
Bologna, lì 3 ottobre 2011

@fnsisocial

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