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Uffici Stampa 28 Mar 2012

Agibilità sindacale Uffici Stampa - Giornalisti ai quali non viene applicato il CNLG Il parere del legale della Fnsi, avvocato Bruno Del Vecchio

All’interno degli Uffici Stampa delle Pubbliche Amministrazioni, anche in virtù di quanto disposto dalla legge n. 150 del 2000 e delle relative attuazioni regolamentari, lavorano giornalisti professionisti e pubblicisti ai quali, in alcuni casi, viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore giornalistico (CNLG), mentre in altri casi viene loro applicata la contrattazione collettiva di settore prevista per tutti gli altri dipendenti.

Per i giornalisti a cui non viene applicato il CNLG si pone il problema della c.d. agibilità sindacale. In altri termini – e la questione viene spesso sollevata in materia di permessi sindacali – le Amministrazioni non riconoscono al dirigente sindacale giornalista le medesime prerogative ed i medesimi diritti riconosciuti ai dirigenti sindacali non giornalisti.

La questione è indubbiamente complessa; ma è comunque possibile delineare un quadro normativo di riferimento sufficientemente chiaro in attesa della contrattazione collettiva per i giornalisti prevista dalla citata legge n. 150 del 2000.

Con l’intervento della legge 7 giugno 2000, n. 150, dedicata alla “disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, il legislatore nel disporre all’art. 9, comma 1, che «Le amministrazioni pubbliche … possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa», apre all’autonomia sindacale prescrivendo, al successivo comma 5, che «negli uffici stampa l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell’ambito di una speciale area di contrattazione, con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti».

Nonostante le continue richieste della FNSI, l’Aran non procedeva alle trattative e la medesima FNSI si vedeva costretta ad agire in giudizio. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 951 del 26 ottobre 2005 (passata in giudicato), dichiarava quindi “il diritto della FNSI a partecipare alle trattative relative all’individuazione ed alla regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa presso le pubbliche amministrazioni…”. Un diritto che prescinde – motiva il Tribunale – dai limiti numerici posti dall’art. 43 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (dettati in materia di rappresentatività sindacale nel pubblico impiego), in quanto l’art. 9 della legge n. 150 del 2000, deve considerarsi una norma speciale.

Anche dopo l’intervento del Tribunale (sono passati oltre sei anni), ancora oggi non è stato possibile addivenire alla stipulazione del contratto, per ragioni che debbono esclusivamente rinvenirsi in una mancata volontà “datoriale”.

Il problema dell’agibilità sindacale dei giornalisti, laddove non è applicato il CNLG (se quest’ultimo è applicato, non possono sorgere dubbi anche sull’applicazione della relativa normativa sindacale) quindi persiste e sovente le Amministrazioni pongono dei “paletti” che però, come prima accennato, non hanno ragione d’essere ad una attenta lettura della normativa.

Si può partire,  in primis, dalla sentenza del Tribunale di Roma, prima richiamata.

L’art. 43 del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede il diritto a permessi, aspettative e distacchi sindacali alle Associazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.

Ora, non ci sono dubbi che la FNSI (e per essa i suoi dirigenti, nonché i dirigenti delle Associazioni territoriali federate) è ammessa  alla contrattazione collettiva del pubblico impiego. Ciò è disposto espressamente dal citato articolo 9 della legge n. 150 del 2000 ed il Tribunale di Roma lo ha definitivamente - e senza più possibilità di contestazione - riconosciuto.

Ne consegue, quindi, che tutti i diritti sindacali riconosciuti dalla normativa (con particolare riferimento a quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 165 del 2001), spettano anche ai dirigenti sindacali dei giornalisti, al pari degli altri dirigenti.

Quanto ora illustrato assorbe ogni questione.

Ma vi sono ulteriori elementi da considerare.

Per espressa disposizione legislativa (art. 51, D.Lgs. n. 165 del 2001) la legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) si applica alle pubbliche amministrazioni, a prescindere dal numero dei dipendenti; quindi, si applica in ogni caso.

In virtù di quanto stabilito dall’art. 39, comma 1, della Costituzione, che riconosce la piena libertà dell’organizzazione sindacale, e dall’art. 14 dello Statuto dei lavoratori, il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro, a prescindere quindi dalla contrattazione collettiva applicata e dalla costituzione di rappresentanze sindacali interne.

E’ stato infatti ritenuto che in virtù del richiamato art. 14 dello Statuto dei lavoratori, qualsiasi associazione sindacale, anche se nell’unità produttiva non ha applicato il proprio contratto collettivo e, quindi, non vi sono propri dirigenti appartenenti a un sindacato firmatario, ha il diritto alla concertazione, al proselitismo, alla promozione di mezzi di lotta, quale lo sciopero, all’informazione (può, ad esempio, chiedere al datore di lavoro incontri per essere informata e discutere sull’organizzazione del lavoro), alla contrattazione aziendale. E’ stato finanche riconosciuto alle associazioni sindacali che non hanno rappresentanze aziendali (oggi, rappresentanze unitarie) e, quindi, alle associazioni che non hanno un contratto collettivo applicato, il diritto di riscuotere i contribuiti degli iscritti mediante ritenuta da parte del datore di lavoro (Cass. 6 giugno 1986, n. 3778; Pretura Milano 30 aprile 1992 in Orientamenti di Giurisprudenza del lavoro, 1992, 535).

E se tutti questi diritti vengono violati, è possibile il ricorso all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, al fine di reprimere giudizialmente il comportamento antisindacale.

E’ necessario quindi distinguere.

Nel pubblico impiego, vi sono dei diritti sindacali che spettano, per espressa disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001 e nello Statuto dei lavoratori, a chi è ammesso alla contrattazione collettiva (convocazione di assemblee, referendum, affissioni, permessi, garanzie in caso di licenziamento e trasferimento) mentre ve ne sono altri che spettano a tutte le associazioni sindacali, a prescindere dalla contrattazione applicata (e sono quelli menzionati poco sopra). 

La FNSI e le Associazioni territoriali di stampa, in virtù di quanto illustrato nel presente parere, oltre ad avere diritto – e questo è indiscutibile – alle prerogative previste per tutte le Associazioni sindacali a prescindere dalla contrattazione collettiva applicata, hanno diritto anche alle particolari prerogative garantite per chi è ammesso alla contrattazione collettiva.

Avv. Bruno Del Vecchio

@fnsisocial

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