È da riesaminare la condanna per ricettazione emessa nei confronti di Gianluigi Nuzzi e Maurizio Belpietro - all'epoca dei fatti nel 2010 cronista e direttore di 'Libero' - nel processo per campagna diffamatoria che sarebbe stata ordita e finanziata nove anni fa dal patron dei supermercati Esselunga Bernardo Caprotti, morto nel settembre 2016, ai danni della concorrente Coop Lombardia, con la pubblicazione di articoli basati su intercettazioni illecite. Lo ha deciso la Cassazione accogliendo il ricorso dei giornalisti contro la condanna a 10 mesi e 20 giorni di reclusione per ciascuno oltre a 400 euro di multa (pena sospesa per entrambi) inflitta dalla Corte di Appello di Milano nell'aprile 2018.
Tornando sulla vicenda, i giudici milanesi – ha stabilito la Suprema Corte, verdetto 38277 – decideranno se si può applicare la scriminante del diritto di cronaca che, fin dal 1999 in base alle sentenze della Corte europea dei diritti umani, in determinate condizioni «può essere configurata non soltanto in relazione ai reati commessi con la pubblicazione della notizia, ma anche in relazione ad eventuali reati compiuti al fine di procacciarsi la notizia medesima».
«Le uniche possibili ragioni giustificative della compressione del diritto di cronaca potrebbero risiedere nella tutela della reputazione dei titolari di Coop Lombardia», peraltro «offuscata» - afferma il verdetto - dall'accertamento «del fatto che avevano a loro volta commissionato intercettazioni illecite per controllare l'operato dei propri dipendenti, in violazione delle più elementari garanzie sindacali».
Nuzzi e Belpietro erano consapevoli «della provenienza illecita delle notizie pubblicate», che si sono rivelate vere, e per la Cassazione l'appello bis dovrà appurare se la campagna di 'Libero' «apportasse un contributo ad un dibattito pubblico su un tema di interesse generale (quello della tutela dei diritti dei lavoratori in relazione ai controlli occulti), oppure se avesse unicamente lo scopo di arrecare pregiudizio a Coop Lombardia, concorrente commerciale di Esselunga e quindi del Caprotti».
L'appello bis dovrà anche accertare se «essendosi Nuzzi e Belpietro procurati le notizie d'interesse pubblico divulgate attraverso la commissione di una ricettazione, ... l'interesse di informare la collettività prevalesse sui doveri e responsabilità che gravano sui giornalisti», e se «ai predetti fini, possa assumere rilievo la procurata intromissione di un terzo (il defunto Caprotti)». (Ansa)