Il Commissario dello Stato, Alberto Di Pace, ha impugnato la legge che stabilisce l'assunzione a tempo indeterminato di giornalisti precari e portavoce negli uffici stampa della Regione e degli enti locali, riproposta e approvata dall'Ars lo scorso 20 gennaio dopo che l'ufficio del commissario l'aveva cassata per incostituzionalità nell'ambito della legge sulle variazioni di bilancio
Nel dispositivo il Commissario scrive che «che la nomina dei componenti degli uffici stampa avviene in via fiduciaria tra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche o tra il personale esterno; proprio perchè si tratta di nomina fiduciaria e non richiede alcuna valutazione comparativa o motivazione nella scelta, l'attuale previsione di un criterio di priorità appare confliggente con i principi posti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione, in considerazione del particolare carattere dell'incarico». «La disposizione - si legge nel pronunciamento - sembra invero costituire una forma di jus specialis, volta a tutelare le aspettative delle unità che hanno o che abbiano avuto, anche per un breve periodo, rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni, compromette per la generalità dei soggetti titolati la possibilità di ricoprire gli incarichi in questione e menoma la potestà dell'ente pubblico di avvalersi di quelle professionalità, a suo giudizio, ritenute migliori». «Inoltre, la previsione contenuta nel comma 1 dispone l'applicazione 'tout court' della qualifica di redattore capo e del relativo trattamento economico, previsto per il personale dell'ufficio stampa della Presidenza della Regione, agli addetti degli uffici corrispondenti presso i comuni, gli enti strumentali della Regione, le istituzioni locali e le Aziende del servizio sanitario regionale». Per il Commissario «detta previsione viola palesemente gli articoli 3, 97 e 81- 4/o comma della Costituzione, giacchè da un canto comprime l'autonomia organizzativa degli enti locali, imponendo loro maggiori oneri senza indicare e/o assegnare le risorse con cui farvi fronte e dall'altro attribuisce il trattamento di una qualifica superiore, non solo senza subordinarla alla verifica del possesso dei requisiti e della capacità dei destinatari, ma anche in assenza del puntuale riscontro della necessità della stessa qualifica, in relazione all'attività svolta che va correlata indubbiamente alla dimensione dell'ente». (ANSA) ALLA ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE R O M A L’Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 20 gennaio 2006, ha approvato il disegno di legge n.1095 – stralcio X dal titolo “Riproposizione di norme in materia di uffici stampa” , pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell’art.28 dello Statuto Speciale, il 23 gennaio 2006. L’Assemblea Regionale, a seguito dell’impugnativa proposta da questo Ufficio il 14 dicembre 2005 avverso il disegno di legge n. 1084, recante “Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie”, per consentire l’immediata operatività delle disposizioni non oggetto di gravame, nella seduta del 16 dicembre 2005 ha approvato l’ordine del giorno n. 635 con cui autorizzava il Presidente della Regione a promulgare la legge con omissione delle parti impugnate, impegnandolo a riproporle al fine di consentire che codesta Eccellentissima Corte potesse valutarne la legittimità. In sede di Commissione Bilancio sono stati successivamente elaborati tredici testi normativi che in alcuni casi contengono la mera riscrittura delle norme oggetto di gravame, in altri la rivisitazione del testo precedentemente approvato. In particolare, il disegno di legge ripropone con modifiche ed integrazioni quanto contenuto nell’articolo 19, commi 1 e 2 del ddl 1084, impugnato per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione . Il provvedimento legislativo sostanzialmente introduce forme di stabilizzazione del personale che in atto svolge e/o che abbia, per un limitato periodo di tempo, svolto le funzioni di addetto stampa e/o portavoce o, ancora, attività giornalistica o editoriale comunque contrattualizzata, presso testate editate dagli enti pubblici destinatari delle norme. Nello specifico, infatti, i commi 1 e 4 dell’art. 1 prevedono che le istituzioni locali, gli enti strumentali della Regione, le Aziende del servizio sanitario regionale e il Presidente della Regione, nel nominare i componenti dei propri uffici stampa, debbono “con priorità” avvalersi del personale prima indicato. Orbene, dal combinato disposto delle norme richiamate anche indirettamente dal provvedimento in esame, ovverossia l’art. 127 della L.R. 17/2004, l’art. 9 della L. 150/2000 e l’art. 72 della L.R. 41/1985, si evince, così come peraltro evidenziato anche in un parere dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, che la nomina dei componenti degli uffici stampa avviene in via fiduciaria tra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche o tra il personale esterno secondo le modalità di cui all’art. 7 comma 6 d.lgs 29/93, che appunto disciplina il conferimento di incarichi fiduciari ad esperti di provata competenza. Proprio perché si tratta di nomina fiduciaria, che per costante giurisprudenza è sorretta da amplissima discrezionalità e non richiede alcuna valutazione comparativa o motivazione nella scelta, l’attuale previsione di un criterio di priorità appare confliggente con i principi posti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione, in considerazione del particolare carattere dell’incarico. La disposizione sembra invero costituire una forma di jus specialis, volta a tutelare le aspettative delle unità che hanno o che abbiano avuto, anche per un breve periodo, rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni, compromette per la generalità dei soggetti titolati la possibilità di ricoprire gli incarichi in questione e menoma la potestà dell’ente pubblico di avvalersi di quelle professionalità, a suo giudizio, ritenute migliori. Inoltre, la previsione contenuta nel comma 1 dispone l’applicazione “tout court” della qualifica di redattore capo e del relativo trattamento economico, previsto per il personale dell’ufficio stampa della Presidenza della Regione, agli addetti degli uffici corrispondenti presso i comuni, gli enti strumentali della Regione, le istituzioni locali e le Aziende del servizio sanitario regionale. Detta previsione viola palesemente gli articoli 3, 97 e 81- 4° comma della Costituzione, giacché da un canto comprime l’autonomia organizzativa degli enti locali, imponendo loro maggiori oneri senza indicare e/o assegnare le risorse con cui farvi fronte e dall’altro attribuisce il trattamento di una qualifica superiore, non solo senza subordinarla alla verifica del possesso dei requisiti e della capacità dei destinatari, ma anche in assenza del puntuale riscontro della necessità della stessa qualifica, in relazione all’attività svolta che va correlata indubbiamente alla dimensione dell’ente. P.Q. M. e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, visto l’art. 28 dello Statuto Speciale, con il presente atto I M P U G N A le sottoelencate disposizioni del ddl. 1095/stralcio X dal titolo “ Riproposizione di norme in materia di uffici stampa” approvato dall’ARS il 20 gennaio 2006: - art. 1, comma 1 per violazione degli articoli 3, 51, 97, 81- 4° comma e 114 della Costituzione; - art. 1, commi 2, 3 e 4 limitatamente agli ultimi due periodi, per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. Palermo, lì 27 gennaio 2006 IL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA (DI PACE) Legge Fleres: tanta demagogia per una bocciatura annunciata Diciamo subito che la cosiddetta Legge Fleres, presentata al mondo come la sanatoria risolutiva della posizione dei giornalisti precari nelle Pubbliche amministrazioni siciliane, è stata bocciata solo perché l’impianto giuridico prescelto ed utilizzato era inidoneo e sbagliato. Adesso, il “re è nudo” : lo scopo di questa legge, sin dall’inizio, non è mai stato di voler risolvere il dramma professionale ed esistenziale di un centinaio di giornalisti precari, ma solamente quello di fare un favore al Presidente della Regione e, forse, ai suoi assessori. Infatti, la pretesa di Fleres di voler procedere al di fuori della legislazione nazionale e regionale sugli Uffici stampa, ignorando per di più il Cnlg Fieg-Fnsi, allargando a tutte le P.a. siciliane la chiamata diretta e discrezionale contenuta nella legge speciale della Presidenza della Regione non poteva funzionare, e non ha funzionato. Il Commissario dello Stato sottolinea nella sua impugnativa che la proposta di legge si limitava a rendere generalizzato in tutte le P.a. siciliane un sistema di nomine fiduciarie ex novo, da affidare alla discrezionalità dei vertici politici di Autonomie locali ed Enti pubblici, per poter liberamente ricoprire, indiscriminatamente, tutti i posti di lavoro subordinati a tempo indeterminato in qualunque Ufficio stampa. Quindi, nulla a che vedere con una legittima “stabilizzazione di lavoratori subordinati precari” , provvedimento di ius specialis che la stessa Corte Costituzionale ammette in taluni casi, appunto, speciali del protrarsi collettivo, e per lungo tempo, di violazioni di principi insiti nei contratti nazionali di lavoro. A dimostrazione di ciò, il Commissario dello Stato cita, di passaggio, due esempi di non sense che emergono in modo appariscente dall’esame della legge Fleres : a) la farisaica indicazione “con priorità”, che in italiano (ed in diritto) presuppone l’assunzione (a chiamata diretta e senza verifica di alcun requisito professionale) di altre persone (chi in questo caso?) oltre i precari; b) la fissazione non di uno solo, ma anche di un secondo contraddittorio requisito (oltre quello, corretto, dei 12 mesi ed un giorno di lavoro subordinato, come peraltro si leggeva al comma 1 della stessa proposta Fleres), definito dal Prefetto di breve periodo, per partecipare alla (purtroppo solo dichiarata come tale) stabilizzazione: “coloro che svolgono attualmente servizio da almeno sei mesi”; un requisito non solo al di fuori del Cnlg, ma anche del diritto del lavoro italiano e di ogni ipotetica richiesta di qualsiasi altro sindacato che si occupi di precariato; infatti, è noto che non si può essere definiti precari sulla base di soli sei mesi di lavoro. E’ noto e pubblicamente documentabile che il Dipartimento Uffici stampa dell’Associazione stampa siciliana non si è mai opposto, e non si è mai espresso, in modo contrario ad un provvedimento di ius specialis dell’Assemblea regionale siciliana per determinare la risoluzione del precariato giornalistico nelle P.a. siciliane. Un atto quasi obbligato, a questo punto, per ripristinare la legalità negli Uffici stampa pubblici della Sicilia e consentire, il riconoscimento dei diritti acquisiti espressamente previsti dalla legge e dal Cnlg ai giornalisti che, con contratti precari, lavorano da anni producendo informazione pubblica. Una situazione anomala – la Pubblica amministrazione che gestisce lavoro nero e/o sommerso - determinata e aggravata da tre anni di omissiva inadempienza del governo della Regione, che scientemente si è inventato di tutto per sottrarsi al suo obbligo amministrativo e politico di varare una Direttiva di governo che indicasse a tutte le P.a. siciliane come concretamente e correttamente andava applicata la legge. Una inadempienza resa ancora più grave dal malvezzo di tutta la burocrazia siciliana (nei Comuni, nelle Province e in tutti gli altri Enti pubblici) di voler continuare a violare la legislazione siciliana sugli Uffici stampa che obbliga ad applicare ai giornalisti il Cnlg Fieg-Fnsi, persino nel caso di nomina di un eventuale portavoce. Per cui da tre anni assistiamo allo svilupparsi indisturbato di una evasione contributiva di massa in patente violazione della legge dello Stato sull’obbligatorietà della contribuzione sociale e previdenziale, in questo caso ai danni dell’Inpgi e dei diritti irrinunciabili dei singoli giornalisti che rimangono vittime di questa arroganza gratuita, attraverso un caotico proliferare di co.co.co./capitolati d’incarico professionale/consulenze fiduciarie/ed altre cose simili che, oltre ad essere contra legem, potrebbero rappresentare dei falsi in atto pubblico. Solo dopo la chiusura dell’emergenza precari, si potrà, poi, procedere alla copertura totale dei restanti organici ancora disponibili nelle P.a. con la partenza dei concorsi pubblici, riservati solo a giornalisti che questa professione sanno fare ed hanno sempre fatto. Non si riesce a capire perché l’on. Fleres , nonostante noi lo avessimo avvisato, ha persistito nel non emendare la sua erronea proposta di legge. Non si riesce a capire come mai nessuno tra i giornalisti - precari e non - che hanno appoggiato la proposta di legge Fleres, con tanto dispiego di energie, non si sia accorto di come non vi fosse alcuna corrispondenza tra il giusto, e condivisibile, dichiarato obiettivo di rendere giustizia ai precari, con quanto, poi, materialmente risultava scritto nell’articolato della legge L’unica parte della legge giuridicamente blindata era la mera richiesta di ampliamento numerico – da 8 a 24 unità - dell’Ufficio stampa del Presidente della Regione. Non a caso, l’unica cosa che il Commissario dello Stato ha salvato. La strada maestra per risolvere l’emergenza del centinaio di precari negli Uffici stampa delle P.a. siciliane è ancora quella – da noi indicata dal marzo scorso - di fissarne i requisiti previsti dalla legge e dal Cnlg, applicando legittimamente ad essi la “conferma delle funzioni” già prevista nel regime di prima applicazione dalle norme della legislazione vigente (legge 150 del 7 giugno 2000 e art. 127 L. R. n° 2 del 26 marzo 2002). A tal proposito, si deve far valere il fatto che nelle P.a. siciliane si applica il Cnlg con le garanzie di legge espressamente, ancora, previste e consentite di cui all’art. 3 del Cnlg stesso. Tutto ciò, lo esige il rispetto del principio di legalità, lo persegue e lo richiede da marzo scorso l’Assostampa siciliana, ci auguriamo lo chieda pressantemente, con la forza istituzionale che contraddistingue il suo profilo di diritto pubblico, anche l’Ordine dei giornalisti di Sicilia. I principi giuridici ed il metodo della “concertazione”, che hanno fatto da guida allo straordinario, e concreto, accordo sindacale di giugno raggiunto tra l’Anci-Sicilia . l’Assostampa siciliana e l’Ordine dei giornalisti, sono ancora attuali e perfettamente mutuabili amministrativamente e sindacalmente. Addirittura, lo stesso Commissario dello Stato in qualche modo suggerisce, nel testo sua impugnativa, di perseguire come soluzione qualcosa di simile. L’attività del Sindacato dei giornalisti siciliani deve privilegiare, sempre e comunque, la tutela e la centralità dei principi insiti nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico e nelle norme dell’ordinamento professionale. Ogniqualvolta si fuoriesce da questo schema sindacale e legale, si ottiene l’unico risultato di portare acqua al mulino degli oligopoli italiani e della “politica incolta e malata”, che vogliono svilire e distruggere la professione giornalistica (e con essa la Fnsi e l’Inpgi), perché essa è prerequisito fondante di una società libera e democratica. Purtroppo, da questa sconcertante e dolorosa vicenda della bocciatura della legge, non ne esce penalizzato l’on. Fleres, ma bensì la condizione professionale, il prestigio, la credibilità, l’autonomia, dell’intera categoria siciliana dei giornalisti. Sarà il caso di aprire una unitaria, quanto profonda e seria, attenta e concreta, riflessione su questa vicenda ormai prioritaria. Un ragionamento politico/sindacale che sappia, e debba, marciare costruttivamente al di là delle tradizionali – e troppo spesso pretestuose - divisioni interne alla categoria; siano esse geografiche e/o politiche. Ignazio Panzica Responsabile del Dipartimento Uffici stampa dell’Associazione stampa siciliana Mentre la vicenda contrattuale e' bloccata dagli editori della Fieg e dall' Aran, che sembrano decisi a piegare lo strumento contrattuale alla limitazione dell' autonomia dei giornalisti e delle redazioni ed alla diffusione dello sfruttamento generalizzato di un precariato sempre piu' dipendente e ricattabile, in Sicilia, per la seconda volta, nell'arco di un mese l'ufficio del Commissario dello Stato, non senza qualche stanchezza, ha bocciato la legge regionale che disciplina l'accesso agli uffici stampa della pubblica amministrazione attraverso la chiamata diretta dei sindaci e dei presidenti di provincia. Una legge scandalosa che prevedeva l'assunzione dei giornalisti nella pubblica amministrazione per chiamata diretta degli amministratori, e che avrebbe trasformato la Sicilia in un caso europeo senza precedenti, oggetto di studio nei convegni sulla liberta' di stampa in tutto il mondo. L'ennesima bocciatura chiarisce, al di la' di ogni dubbio, che in Sicilia la stabilizzazione dei giornalisti precari e' un'illusione utilizzata dalla politica per catturare consensi tra i giornalisti facendo leva sul primo dei bisogni umani: la fame di lavoro. Un'illusione costituita da un articolato tanto farraginoso quanto giuridicamente infondato che si continua a sgonfiare alla prima verifica di un organo esterno alla politica. Quando esponenti dell'opposizione hanno parlato di 'voto di scambio', indicando un metodo della politica nella vicenda degli uffici stampa, non sono andati lontano dalla verita'. Questo metodo, pure largamente applicato in Sicilia in tanti settori della pubblica amministrazione, per gli uffici stampa non funziona perche' non ha un fondamento giuridico che lo sostiene in grado di scavalcare la previsione Costituzionale dell'assunzione per concorso nella Pubblica Amministrazione. Non lo ha nella 150, che tutto prevede, tranne la stabilizzazione dei precari, come ha rilevato in una precedente pronuncia il Commissario dello Stato, non lo ha in una nuova produzione legislativa, che, come ha scritto lo stesso commissario, ''sembra invero costituire una forma di jus specialis'', che non garantisce i diritti di tutti, non solo delle decine di precari ma anche dei giornalisti disoccupati, che dalla politica attendono la costruzione di un sistema di regole che valga per tutti, all'interno delle quali valutare anche carriere, meriti e professionalita'. E' ora che i giornalisti stessi ne prendano atto, abbandonando le sirene di una politica incapace, fino ad ora, di risolvere la questione. Ma c'e' un'altra ragione per la quale i giornalisti siciliani devono dire grazie al Commissario dello Stato: bocciando la legge ha impedito, infatti, una odiosa disparita' di trattamento tra gli stessi giornalisti precari, la cui valutazione, in assenza di criteri certi, sarebbe stata affidata esclusivamente agli umori del politico di turno. Appare chiaro, invece, che la tutela sacrosanta dei diritti dei colleghi precari va individuata all'interno del meccanismo concorsuale, prevedendo, nella valutazione dei titoli, il giusto riconoscimento del servizio prestato. Dispiace a questo punto che la difesa dei valori di autonomia e indipendenza dell'informazione, calpestati da una legge scandalosa giustamente bocciata, non sia stata compresa dal segretario generale aggiunto della Federazione della Stampa, Luigi Ronsisvalle, che di questa legge si e' fatto paladino e sponsor, e dal presidente del gruppo nazionale Uffici stampa Gino Falleri che ne ha avallato acriticamente i contenuti. Nuccio Carrara - vice-segretario regionale vicario dell'Assostampa Pasquale Barranca - vice-segretario regionale Assostampa Arianna Zito - vice-segretario provinciale Assostampa Palermo Giuseppe Lo Bianco - Componente dipartimento uffici -stampa Davide Gambale - Componente dipartimento uffici stampa Rosalba Virone - Componente dipartimento uffici stampa