La rassegna stampa, fatta mediante la riproduzione integrale di articoli e di pagine di giornali senza l'autorizzazione del titolare del diritto esclusivo alla riproduzione, è illegittima. È il principio espresso dal Tar del Lazio in due sentenze con le quali ha respinto altrettanti ricorsi proposti da l'Eco della Stampa per contestare due ordinanze dell'Agcom che sollecitavano la società a rimuovere dal proprio servizio stampa le opere digitali di carattere editoriale consistenti negli articoli de Il Sole 24 Ore, di Class Editori, Avvenire, Il Tempo, Italia Oggi Editori Erinne, Editoriale Libero, La Prealpina e Corriere dello Sport, recanti la clausola di riproduzione riservata, nonché a interrompere la riproduzione degli articoli.
Dopo aver ritenuto infondati i motivi di censura relativi alla ritenuta carenza assoluta di potere dell'Agcom sul tema, i giudici si sono concentrati sulla violazione della legge sul diritto d'autore. «L'Agcom – si legge nelle sentenze – ha correttamente applicato le disposizioni sul diritto d'autore, ben potendo i titolari del diritto patrimoniale pretendere la rimozione di opere riprodotte integralmente sulla rassegna stampa della società ricorrente, in assenza di licenza o autorizzazione». Applicando le coordinate normative ai casi specifici, per il Tar «emerge che la rassegna stampa (fatta come la fa la ricorrente) con la riproduzione integrale di articoli e di pagine di giornali, senza l'autorizzazione del titolare del diritto esclusivo alla riproduzione è illegittima. Tale attività non assurge ad un'autonoma opera dell'ingegno, non effettuando alcuna sintesi e rielaborazione degli articoli, bensì una mera selezione di articoli altrui. Trattandosi di attività svolta a scopo di lucro e con carattere di sistematicità non ricorre, peraltro, alcuna esimente. Ne consegue che l'Agcom ha correttamente posto alla base dell'ordine di rimozione la considerazione che la riproduzione integrale degli articoli, senza licenza, costituisce violazione delle norme sul diritto d'autore».
Nel merito, secondo i giudici «non trova rispondenza nel dato normativo l'affermazione secondo la quale la diffusione presso un pubblico generalizzato sarebbe una delle condizioni previste» dalla legge sul diritto d'autore «affinché possa essere configurata una violazione del diritto di riproduzione»; e «non ha pregio» il motivo di ricorso con il quale è stata dedotta l'illegittimità della delibera Agcom laddove la stessa «assegna alla ricorrente il termine di due giorni per provvedere alla rimozione dal proprio servizio di rassegna stampa delle opere digitali consistenti negli articoli recanti la clausola di riproduzione riservata», giacché «il termine breve di due giorni previsto nel regolamento è proporzionale all'esigenza cautelare di fornire una pronta ed immediata tutela del diritto d'autore».
Soddisfatto il presidente della Federazione Italiana Editori Giornali, Andrea Riffeser Monti, che in una nota esprime «grande apprezzamento per la sentenza del Tar Lazio che conferma, tra l'altro, la legittimità della Fieg ad agire a tutela degli interessi dei propri associati nel contrasto alle violazioni del diritto d'autore».
Per gli editori, «nel ribadire la legittimità del potere attribuito all'Agcom dal Regolamento a tutela del diritto d'autore online e la legittimazione ad agire della Fieg, il giudice amministrativo ha confermato la tesi per cui gli articoli sottoposti a riproduzione riservata non sono liberamente riproducibili senza il consenso dell'editore, titolare dei relativi diritti di utilizzazione economica, il quale può, pertanto, subordinarne l'utilizzo al pagamento di una licenza. La sentenza pubblicata oggi – conclude Riffeser Monti – consolida il percorso di collaborazione avviato da editori e agenzie di media monitoring nell'ambito del Repertorio Promopress, al quale aderisce oggi oltre il 90% degli operatori del mercato delle rassegne stampa».