Un progetto di riforma non può non tenere conto che il Dpr 137/2012, introducendo i Consigli di disciplina e l'obbligo della formazione professionale continua, ha modificato nella sostanza competenze e assetti previsti dalla legge 69/1963.
PROPOSTA DI RIFORMA
Premessa
Un progetto di riforma non può non tenere conto che il Dpr 137/2012, introducendo i Consigli di disciplina e l'obbligo della formazione professionale continua, ha modificato nella sostanza competenze e assetti previsti dalla legge 69/1963. Tre le principali conseguenze provocate dall'entrata in vigore del Dpr:
a) la nascita dei Consigli di disciplina ha tolto la competenza dei procedimenti disciplinari sia ai Consigli regionali sia al Consiglio nazionale e di fatto ha eliminato, nella gestione ordinaria dell'Ordine, l'esigenza di tenere distinti i due livelli istituzionali, esigenza prima obbligatoria per via della assoluta incompatibilità tra giudici di primo e giudici di secondo grado;
b) l'attività prevalente dei Consigli dell'Ordine è ora la formazione continua degli iscritti, attività che richiede non due livelli istituzionali separati ma un'efficace azione di coordinamento e di collaborazione tra regionali e nazionale che coinvolga operativamente tutte le strutture, eliminando i doppi passaggi decisionali e altre lungaggini di carattere burocratico, tutte questioni che, tra l'altro, provocano sprechi di risorse finanziarie;
c) l'obbligo di garantire agli iscritti una formazione di qualità richiede ingenti risorse finanziarie, che possono essere recuperate con una drastica riforma degli assetti dell'Ordine, quale, ad esempio, il superamento dell'attuale costosissimo Consiglio nazionale così come istituito dalla legge 63/69.
Le proposte
Con queste premesse il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Sardegna presenta le seguenti proposte per un'idea che metta insieme, per quanto possibile, le strutture regionali e la struttura nazionale, che renda più snelle, moderne e chiare le procedure di accesso all'Albo, che garantisca più trasparenza e tempestività all'azione dell'Ordine al servizio della professione nell'interesse della collettività degli utenti. In termini di risorse finanziarie, l'obiettivo di questa riforma è di recuperare, senza aumento di costi per gli iscritti, almeno due 2 milioni di euro l'anno da investire in formazione.
Consigli dell'Ordine
1) Nelle attribuzioni dell'Ordine regionale va chiarito che, secondo quanto disposto dal Dpr 137/2012, ai Consigli dell'Ordine resta la vigilanza sulla condotta e il decoro degli iscritti (articolo 11 lettera f della legge 69/63) e che ai Consigli di disciplina è fatto carico dei procedimenti disciplinari (lettera d dello stesso articolo). La distinzione dei ruoli rende più efficace l'azione di vigilanza e più distaccata e obiettiva l'azione disciplinare.
2) Il Consiglio nazionale è formato dall'Esecutivo nazionale e dai presidenti o loro delegati degli Ordini regionali.
3) L'Esecutivo nazionale (15 membri, di cui 10 professionisti e 5 pubblicisti) mantiene le attuali cariche interne e le attuali competenze con l'aggiunta di due attribuzioni ora in carico al Consiglio nazionale: l'esame e il pronunciamento sui ricorsi in materia di iscrizioni e il parere al ministero della Giustizia sullo scioglimento di un Ordine regionale.
4) L'Esecutivo assorbe le competenze delle commissioni permanenti e del comitato tecnico scientifico. In materia di ricorsi e sulle competenze delle commissioni e del Comitato tecnico-scientifico, l'Esecutivo può dare la delega istruttoria e decisionale ad appositi comitati ristretti costituiti al proprio interno e presieduti dal presidente o dal vice presidente dello stesso Esecutivo. Le delibere con procedura d'urgenza secondo quanto previsto dalla legge 69/63 devono essere adottate dall'Esecutivo e ratificate dal Consiglio nazionale nella prima riunione utile.
5) Il Consiglio nazionale, composto di 35 membri (15 dell'Esecutivo e 20 rappresentanti degli Ordini regionali), è presieduto dal presidente dell'Esecutivo. Mantiene le attuali attribuzioni, escluse quelle assorbite dall'Esecutivo (punto 3). Verificato il numero legale, il Consiglio nazionale discute e approva a maggioranza dei presenti le proposte dell'Esecutivo e degli Ordini regionali. Adotta le Carte deontologiche, i regolamenti e i pareri. E' richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto sulle decisioni che riguardano il rapporto dell'Ordine con gli organi dello Stato (come pareri o proposte). Il Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta a bimestre.
6) Al Consiglio di disciplina nazionale, composto di nove membri, si applicano le stesse procedure di nomina dei Consigli di disciplina territoriali. Il presidente del Consiglio di disciplina nazionale affida i ricorsi a Collegi formati da tre membri (come nel caso dei Consigli territoriali).
Incarichi a costo zero
7) Per i membri del Consiglio nazionale, dei Consigli di disciplina e dei Consigli regionali non sono ammessi gettoni di presenza o indennità di carica. Sono previsti rimborsi per le spese autorizzate ed effettivamente sostenute secondo i limiti indicati dal Consiglio nazionale.
Limita e durata dei mandati
8) Le cariche di presidente dell'Esecutivo nazionale e di presidente regionale non possono essere ricoperte per più di due mandati. Non si può far parte degli organismi dell'Ordine per più di tre mandati complessivi. In sede di prima applicazione possono essere rieletti solo i presidenti che hanno accumulato un solo mandato.
9) I mandati durano cinque anni.
Accesso all'Albo
10) L'Albo resta diviso in due elenchi : professionisti e pubblicisti. All'Albo continua a essere annesso anche l'elenco speciale per i direttori non giornalisti di pubblicazioni a carattere tecnico, professionale o scientifico.
11) Si diventa professionisti con l'esame di Stato, dopo un periodo di praticantato presso una redazione giornalistica di una testata registrata ove sia presente almeno un giornalista professionista. E' richiesta la laurea. La laurea in giornalismo o un Master post universitario (in entrambi i casi con apposite convenzioni con l'Ordine) consentono l'accesso all'esame. Possono accedere all'esame di Stato anche i pubblicisti collaboratori di una o più testate registrate o lavoratori autonomi presso una loro testata registrata che dimostrino di vivere di attività giornalistica in via esclusiva (almeno il minimo netto del professionista di primo livello). I richiedenti (in sede di prima applicazione anche non laureati se hanno i requisiti di cui sopra da almeno cinque anni) devono seguire un corso teorico-pratico con un tutor professionista, riconosciuto o nominato dall'Ordine.
12) I responsabili delle testate devono garantire che ai giornalisti impegnati nelle strutture redazionali siano applicati i contratti di lavoro di chi esercita la professione in via esclusiva.
13) Per l'iscrizione dei pubblicisti viene abolito il propedeutico biennio di attività giornalistica regolarmente retribuita. Il richiedente deve esibire un contratto di collaborazione continuativa che sia in linea con le norme sull'equo compenso, l'iscrizione e i relativi versamenti all'istituto di previdenza della categoria. Il richiedente deve partecipare a un corso di formazione. Il Consiglio dell'Ordine, prima di deliberare l'iscrizione all'Albo, è chiamato a verificare che l'aspirante pubblicista sia a conoscenza delle norme di legge e delle norme deontologiche che interessano l'attività giornalistica.
14) La decadenza dei contratti e/o il mancato versamento dei contributi determinano, dopo un anno, la sospensione dell'iscrizione all'Albo sia dei professionisti sia dei pubblicisti. Nel rispetto della legge 69/63 restano iscritti coloro che abbiano superato i 15 anni di iscrizione al momento dell'approvazione della legge.
Formazione
15) L'Ordine organizza e tiene i corsi di deontologia professionale e di approfondimento delle norme che riguardano direttamente l'esercizio dell'attività giornalistica. Per le altre materie, può sottoscrivere convenzioni o accordi con le Università pubbliche e private e con enti di formazione accreditati. Per la copertura delle spese programmate e documentate il Consiglio nazionale trasferisce agli Ordini regionali, secondo parametri fissati entro il 30 settembre dell'anno precedente, almeno il 50 per cento delle proprie risorse finanziarie.
Elenco speciale
16) I direttori non giornalisti di pubblicazioni a carattere tecnico, professionale o scientifico sono tenuti, pena decadenza dell'iscrizione, a consegnare ogni anno copia delle pubblicazioni in modo da consentire all'Ordine di esercitare l'azione di vigilanza sull'effettivo rispetto dell'articolo 28 della legge 69/63.
A disposizione per qualsiasi utile contributo ulteriore rivolgo i più cordiali saluti e gli auguri di buon lavoro
Il Presidente dell’Odg Sardegna
Filippo Maria Peretti