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Fnsi 13 Lug 2015

Le aziende in crisi non possono accogliere stagisti. Il divieto previsto dal Cnlg è vincolante per gli editori

Niente stagisti nelle redazioni di aziende in crisi che abbiano fatto ricorso a contratti di solidarietà o alla cassa integrazione. E niente assunzioni di praticanti o collaborazioni ai pensionati per sostituire i giornalisti in ferie. Il contratto parla chiaro: il divieto non può essere eluso in alcun modo, essendo disposto da una norma vincolante per gli editori.

Niente stagisti nelle redazioni di aziende in crisi che abbiano fatto ricorso a contratti di solidarietà o alla cassa integrazione. E niente assunzioni di praticanti o collaborazioni ai pensionati per sostituire i giornalisti in ferie. Il contratto parla chiaro: il divieto non può essere eluso in alcun modo, essendo disposto da una norma vincolante per gli editori.

Niente stagisti nelle aziende in crisi. Lo ribadisce una circolare della Fnsi che risponde alle richieste di chiarimenti pervenute da alcuni Comitati di redazione. Il dubbio è sorto dopo l’approvazione di un provvedimento da parte del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti con il quale sono stati “autorizzati” gli stage nelle aziende editoriali in crisi. Il divieto invece permane e non può essere aggirato in alcun modo. Il provvedimento del Cnog, da questo punto di vista, non produce alcun effetto.
Nel rispetto degli accordi previsti dal contratto di lavoro – si sottolinea nella circolare della Fnsi – le aziende editoriali che abbiano fatto ricorso a cassa integrazione o contratti di solidarietà non possono “procedere all’effettuazione di stage per borsisti allievi”.
Il riferimento è al punto 8 dell’Allegato D del contratto nazionale di lavoro giornalistico, che prevede che nel periodo di crisi aziendale, per sopperire alle esigenze di servizio l’azienda, su proposta del direttore, “richiamerà in servizio i giornalisti posti in cassa integrazione guadagni”. Nello stesso periodo, inoltre, non è possibile procedere ad assunzioni di giornalisti o praticanti.
Il divieto all’effettuazione di stage – ribadisce la circolare – “non può essere eluso in alcun modo, essendo disposto da una norma contrattuale vincolante per gli editori”.
La medesima circolare affronta inoltre la questione delle sostituzioni estive dei redattori (o giornalisti con qualifiche superiori) in ferie. La Fnsi ricorda ai Comitati di redazione che i giornalisti assenti per ferie possono essere sostituiti esclusivamente tramite l’assunzione di giornalisti con contratto a termine e con identico trattamento economico-normativo del giornalista sostituito. “In nessun caso – rileva la nota – è possibile sostituire giornalisti assenti per ferie con praticanti, studenti in stage formativi, giornalisti pensionati”.
Sul punto dei giornalisti pensionati, la Federazione ricorda infine che “possono avere rapporti di collaborazione autonoma e, di conseguenza, non possono mai svolgere le mansioni proprie del redattore”.
In conclusione, la Fnsi invita i Comitati e fiduciari di redazione “ad attivarsi per assicurare il rispetto totale delle norme di legge e di contratto, esercitando i poteri di intervento previsti dall’articolo 34 e procedendo, in presenza di violazioni, a denunciarle tempestivamente agli ispettorati provinciali del lavoro e all’Inpgi, dandone comunicazione alle Associazioni di stampa competenti” e alla Federazione stessa.

@fnsisocial

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