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Il tribunale del Lavoro di Roma
Sentenze 05 Feb 2018

Inquadrati come lavoratori autonomi in realtà  erano corrispondenti: il giudice dà  ragione all'Inpgi

Con due recenti sentenze, il tribunale del Lavoro di Roma ha di nuovo confermato la fondatezza di quanto rilevato dagli ispettori dell'ente in tema di accertamento della natura subordinata di alcuni rapporti di lavoro. Riconosciuto ai giornalisti l'articolo 12 del contratto.

Con due recenti sentenze, il tribunale del Lavoro di Roma ha di nuovo confermato la fondatezza di quanto rilevato dagli ispettori dell'Inpgi in tema di accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro di alcuni corrispondenti formalmente inquadrati come lavoratori autonomi.

«In particolare – spiega una nota pubblicata sul blog inpginotizie.it – il tribunale, sulla posizione dei giornalisti recuperati come corrispondenti ex art. 12, ha ritenuto che agli stessi dovesse confermarsi la qualifica di corrispondenti, cosi come disposto nel verbale di accertamento, per aver reso con sostanziale continuità nel tempo la prestazione di fornire e comunicare notizie da una determinata località».

Alla luce degli elementi acquisiti dagli ispettori, i giudici hanno confermato la natura subordinata delle prestazioni di lavoro giornalistico mettendo in rilievo, oltre alla continuità nel tempo delle prestazioni in funzione della programmazione del giornale, gli elementi «dell'obbligatorietà dell'esecuzione nel rispetto dei tempi e dei canoni organizzativi fissati dall'azienda» e dell'inserimento «stabile e funzionale nell'organizzazione aziendale, ravvisabile nella copertura informativa fornita dai giornalisti in questione», prosegue la nota.

Il tribunale ha inoltre confermato l'irrilevanza del principio della 'buona fede' in caso di erroneo versamento di contributi ad un ente previdenziale diverso dall'Inpgi in relazione a rapporti di lavoro dipendente di natura giornalistica non correttamente inquadrati dal punto di vista previdenziale.

In particolare, è risultato confermato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale «non è invocabile, da parte del datore di lavoro, l'esimente dell'aver ritenuto sussistente l'obbligo contributivo nei confronti dell'Inps anziché dell'Inpgi, relativamente ad una giornalista dipendente che svolga mansioni prettamente giornalistiche, tenuto conto che il datore non può certamente ignorare il contenuto e la effettiva natura del rapporto di lavoro instaurato con una propria dipendente».

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