Scade il 30 settembre 2021 il termine per la presentazione, senza sanzioni, della comunicazione obbligatoria all'Inpgi dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso del 2020. Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti iscritti alla Gestione Separata che lo scorso anno abbiano svolto attività autonoma giornalistica in forma libero-professionale con partita Iva, come attività "occasionale", come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti o mediante cessione di diritto d'autore.
La comunicazione reddituale deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, collegandosi alla sezione https://denunciags.inpgi.it/ del sito web dell'Istituto, attiva tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20.
Per effettuare la comunicazione sono necessari il codice iscritto (ovvero il numero di posizione) e la password normalmente utilizzata per l'accesso ai dati personali.
Nella circolare n. 10 del 22 settembre 2021 (qui il link diretto), il Servizio Entrate Contributive dell'Ente ricorda che il versamento del contributo soggettivo comporta il riconoscimento di un'anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo – compreso l'eventuale contributo aggiuntivo – non risulti inferiore al 12% (ridotto al 6% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo, fissato per il 2020 in 15.953 euro.
In presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità assicurativa, rapportata all'importo minimo. È riconosciuta, in ogni caso, un'anzianità pari ad almeno una mensilità. La procedura per la comunicazione reddituale online indicherà le mensilità attribuite in ragione del reddito dichiarato e l'eventuale contributo aggiuntivo necessario per l'attribuzione di un'anzianità pari a 12 mesi.
I contributi soggettivi, aggiuntivi e di maternità sono deducibili fiscalmente. Il contributo integrativo non è deducibile.
Sono tenuti alla comunicazione anche coloro i quali – pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale – non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l'anno 2020. Il giornalista interessato, pur dichiarando l'assenza di reddito da lavoro autonomo, può procedere al versamento del contributo minimo e/o aggiuntivo utile all'acquisizione dell'anzianità contributiva riferita all'anno 2020, o in alternativa dichiarare di non voler versare la contribuzione e sospendere così, di fatto, la posizione assicurativa per il solo anno 2020.
Non sono tenuti all'invio della comunicazione reddituale i giornalisti che abbiano svolto l'attività professionale esclusivamente nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. In questo caso gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di inoltro della comunicazione, il giornalista che in precedenza è stato assicurato Inpgi per altra attività libero professionale deve comunicare all'Istituto le modalità con cui svolge la professione.
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