Fnsi e Aeranti-Corallo siglano un verbale che chiarisce le norme sui praticanti e sull'inquadramento dei giornalisti
E’ proseguito nei giorni scorsi il confronto tra Fnsi e Aeranti-Corallo. Le due delegazioni hanno siglato un verbale nel quale si fa definitiva chiarezza su due punti sui quali si erano registrati valutazioni differenti: il trattamento economico dei praticanti e la definizione del concetto di attività lavorativa nel settore. Per quanto riguarda i praticanti, Fnsi e Aeranti-Corallo, dopo aver ribadito “la comune volontà di definire nel contratto collettivo due sole qualifiche, quella del teleradiogiornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico e quella del teleradiogiornalista con più di 24 mesi di attività lavorativa, e che ogni dipendente che svolge attività di natura giornalistica deve essere inquadrato nelle predette categorie, a prescindere dal suo status professionale hanno confermato che ai praticanti giornalisti “deve essere applicato nella sua integrità il trattamento economico del teleradiogiornalista con meno di 24 mesi di attività nel settore, che comprende, oltre ai minimi tabellari, anche le maggiorazioni per lavoro straordinario (art. 8), le maggiorazioni per il lavoro domenicale, festivo e notturno (art. 12), la 13.a mensilità (art. 17), l’indennità redazionale (art. 18)”. Le parti hanno anche ribadito che “rimangono confermate le specifiche disposizioni previste dall’art. 34 del contratto nazionale di lavoro 3 ottobre 2000”. Per quanto riguarda la definizione del concetto di attività lavorativa nel settore, Fnsi e Aeranti-Corallo, dopo aver preso atto che la formulazione prevista nell’art. 2, con la quale si individua l’inquadramento del personale giornalistico in due categorie ( teleradiogiornalista con più di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico e teleradiogiornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico), può ingenerare conflitti interpretativi, “hanno convenuto che la normativa debba essere interpretata come segue: a) relativamente ai giornalisti professionisti e ai praticanti, l’anzianità per il computo dell’attività lavorativa nel settore giornalistico decorre dalla data di iscrizione all’Albo professionale nel registro dei praticanti; b) relativamente ai giornalisti pubblicisti, nel computo dei 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico devono essere considerati esclusivamente i periodi per i quali l’interessato abbia svolto attività di lavoro giornalistico subordinato ai sensi di contratti collettivi di lavoro giornalistico, il tutto fermo restando quanto stabilito dall’art. 34, II comma, del contratto nazionale di lavoro 3 ottobre 2000”. Le delegazioni della Fnsi e di Aeranti-Corallo hanno altresì deciso di rinviare al prossimo rinnovo quadriennale del contratto di lavoro le questioni inerenti il trattamento economico-normativo dei giornalisti operanti nei siti on-line ed il coordinamento tra l’art. 43 del contratto collettivo di settore e la nota a verbale dell’art. 1 del contratto Fieg-Fnsi.