Il Ministro del Lavoro, il 2 marzo scorso, ha inviato a tutti gli Enti previdenziali una lettera circolare contenente i primi chiarimenti per l’applicazione della nuova normativa della "totalizzazione" prevista nel decreto legislativo 42 del 2006, e risolvendo, in quella sede, anche il problema posto dall’Inpgi sulla possibilità di totalizzare i contributi accreditati all'Inpgi1 con quelli accreditati all'Inpgi2 anche ai fini della pensione di anzianità
Il Presidente dell'Inpgi, Ganriele Cescutti, comunica: "Il 27 gennaio scorso era stata inviata una circolare nella quale era illustrata la nuova disciplina della “totalizzazione” prevista nel decreto legislativo n. 42 del 2.2.2006. In quell’occasione avevo sottolineato che la norma del decreto non poteva essere interamente applicata, da un punto di vista tecnico, agli iscritti al nostro Istituto. I giornalisti, infatti, a differenza dei liberi professionisti che versano contributi soggettivi sul reddito fiscalmente dichiarato, sono lavoratori dipendenti per i quali le aziende editoriali pagano i contributi sulla base della retribuzione corrisposta. Abbiamo perciò posto all’attenzione del Ministero del Lavoro l’anomalia riscontrata, sollecitando le indispensabili modifiche della disciplina. Il Ministro del Lavoro, il 2 marzo scorso, ha inviato a tutti gli Enti previdenziali una lettera circolare contenente i primi chiarimenti per l’applicazione della nuova normativa, risolvendo, in quella sede, anche il problema posto dall’Inpgi. Vediamo dunque, alla luce della circolare del Ministro del Lavoro, quali sono le possibilità di cui gli iscritti all’Inpgi potranno avvalersi per richiedere la liquidazione della pensione avvalendosi delle norme (vecchie e nuove) in materia di totalizzazione. PENSIONE DI VECCHIAIA (Il diritto a tale pensione si raggiunge con almeno 20 anni di contributi e almeno 65 anni di età per gli uomini, e almeno 60 per le donne). Norma già esistente e confermata Si potranno sommare i contributi Inpgi con quelli esistenti presso enti previdenziali pubblici (Inps, Enpals, Inpdap ecc.) o presso la Gestione separata Inpgi, anche se relativi a periodi inferiori a sei anni. L’Inpgi continuerà a calcolare la propria quota di pensione con le attuali regole, più favorevoli rispetto ad altre Gestioni. Nuove norme introdotte dal decreto Si potranno sommare almeno 20 anni di contributi Inpgi con altri periodi non inferiori a 6 anni esistenti presso enti previdenziali pubblici, o presso la Gestione separata Inpgi, o nella Gestione separata Inps, oppure presso le Casse dei liberi professionisti. Anche per le donne sarà necessario il raggiungimento del 65° anno di età. Mentre gli altri Enti calcoleranno la propria quota di pensione in base alle regole del nuovo decreto (sistema contributivo), l’Inpgi potrà utilizzare il proprio più vantaggioso sistema (retributivo) per il calcolo della quota di propria competenza. Si potranno sommare periodi contributivi Inpgi inferiori a 20 anni con altri periodi di almeno 6 anni. Se il requisito minimo contributivo richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia (20 anni complessivi) non potrà essere raggiunto attraverso il cumulo delle posizioni maturate presso l’Inpgi 1, l’Inpgi 2 o enti previdenziali pubblici, sarà comunque possibile utilizzare anche eventuali altri spezzoni contributivi (purchè non inferiori a 6 anni) esistenti presso le Casse dei liberi professionisti o nella Gestione separata Inps. In quest’ultimo caso, tuttavia, l’Inpgi dovrà calcolare la propria quota di pensione con il meno vantaggioso sistema contributivo. PENSIONE DI ANZIANITA’ (Oggi è necessario avere almeno 57 anni di età sia per gli uomini che per le donne, e almeno 35 anni di contributi. Oppure, indipendentemente dall’età, almeno 39 anni di contributi, che saliranno a 40 alla fine del 2007). Norma già esistente e confermata Si potranno sommare i periodi accreditati all’Inpgi con quelli esistenti all’Inps. La quota di pensione Inpgi sarà calcolata con le regole più favorevoli rispetto alle altre Gestioni. Nuove norme introdotte dal decreto Si potrà accedere alla pensione di anzianità se, a prescindere dall’età anagrafica, si raggiungeranno complessivamente 40 anni di contributi sommandone almeno 20 accreditati all’Inpgi con altri periodi di almeno 6 anni ciascuno esistenti presso enti previdenziali pubblici, presso la Gestione separata Inpgi, presso la Gestione separata Inps o nelle Casse dei liberi professionisti. Mentre gli altri Enti calcoleranno la propria quota di pensione in base alle regole del sistema contributivo, l’Inpgi potrà utilizzare il proprio più vantaggioso sistema (retributivo) per il calcolo della quota di competenza. Si potrà accedere alla pensione di anzianità se, a prescindere dall’età anagrafica, si raggiungeranno complessivamente 40 anni di contributi sommandone meno di 20 accreditati all’Inpgi con altri periodi di almeno 6 anni ciascuno esistenti presso enti previdenziali pubblici, presso la Gestione separata Inpgi, presso la Gestione separata Inps o nelle Casse dei liberi professionisti. In questa ipotesi anche l’Inpgi, in base al nuovo decreto, dovrà calcolare la propria quota di competenza con il meno vantaggioso sistema contributivo. In conclusione, rispetto al passato le novità sostanziali per i giornalisti sono essenzialmente due. Innanzitutto la possibilità, fino ad oggi non ammessa, di totalizzare i contributi Inpgi con quelli accreditati presso le Casse dei liberi professionisti e presso la Gestione separata dell’Inps. In secondo luogo, la possibilità di totalizzare i contributi accreditati all’Inpgi 1 con quelli accreditati all’Inpgi 2 anche ai fini della pensione di anzianità con 40 anni complessivi di contributi. Il principale limite della nuova normativa, invece, è rappresentato dal fatto che in alcuni casi ci si dovrà accontentare di una quota di pensione calcolata con un sistema, quello contributivo, meno vantaggioso. Da un lato quindi il legislatore ha introdotto nuove opportunità di pensionamento ma, dall’altro, ha inteso sottoporle ad alcune limitazioni".