È competente il giudice civile a valutare la legittimità del nuovo Statuto dell'Inpgi - Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani 'Giovanni Amendola'. Lo ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza nella quale ha riunito due specifici ricorsi proposti da Pierluigi Roesler Franz, in qualità di iscritto all'Inpgi come giornalista professionista in pensione e di componente del collegio sindacale del medesimo Ente, e dalla Figec - Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione.
Con i ricorsi in questione si contestavano gli atti con i quali si è perfezionato l'iter di approvazione del nuovo Statuto e sono state indette le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali dell'Istituto, sostenendo: che lo Statuto dell'ente discriminerebbe la Figec-Cisal in favore della Fnsi, giacché la formulazione letterale di alcune sue disposizioni riserverebbe l'accesso alle cariche elettive dell'Istituto agli iscritti della seconda e, viceversa, lo precluderebbe agli iscritti della prima; la delibera d'indizione delle elezioni contrasterebbe con la legge e con il nuovo Statuto giacché tra l'altro l'interruzione notturna del voto online comprimerebbe ingiustificatamente il diritto di voto degli iscritti all'estero e la data di svolgimento delle elezioni discriminerebbe i giornalisti già andati in pensione.
Il Tar ha ritenuto fondata l'eccezione d'inammissibilità dei ricorsi per difetto di giurisdizione, riguardo al motivo di ricorso attinente alle prospettate illegittimità che concernerebbero il procedimento elettorale di rinnovo degli organi collegiali dell'Inpgi. Al riguardo i giudici hanno ritenuto di non discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale «la giurisdizione in materia di procedimento elettorale degli Enti previdenziali privatizzati appartiene al giudice ordinario».
Riguardo, poi, all'altro tema sollevato, ovvero quello attinente al paventato carattere discriminatorio di alcune disposizioni dello Statuto adottato dal commissario ad acta con l'approvazione dei ministeri vigilanti, il Tar, precisando come nello specifico il carattere discriminatorio consisterebbe nel fatto che le stesse disposizioni non contemplano espressamente la Figec tra gli enti di categoria, ha rilevato come «la difesa erariale ha escluso il carattere discriminatorio delle disposizioni, sostenendo diffusamente che la corretta interpretazione delle stesse (e quindi dell'approvazione ministeriale) sta nel ritenere che la menzione expressis verbis tra le associazioni di categoria soltanto della Fnsi e delle Associazioni Regionali di Stampa sia avvenuta per ragioni di carattere meramente esemplificativo»; e «nella stessa linea di pensiero si colloca, a ben vedere, anche la linea difensiva dell'Inpgi».
Interpretazione, questa, che secondo i giudici «è da ritenersi già satisfattiva della domanda di giustizia proposta dagli odierni ricorrenti». (Ansa, 13 novembre 2024)