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Fnsi 22 Apr 2005

Rinnovo contratti nazionali di lavoro Le richieste del sindacato di modifica al contratto nazionale di lavoro Aeranti-Corallo-Fnsi

Le richieste del sindacato di modifica al contratto nazionale di lavoro Aeranti-Corallo-Fnsi

Le richieste del sindacato di modifica al contratto nazionale di lavoro Aeranti-Corallo-Fnsi

ART. 2 (qualifiche e retribuzione)

Modificare come segue il cpv c):

"c) Nelle aziende con più di 4 tele-radio giornalisti è nominato un coordinatore redazionale, al quale, nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, è affidato l’incarico di responsabilità gerarchica, controllo e coordinamento del lavoro redazionale. Nelle aziende con più di 15 tele-radio giornalisti è nominato un vice-coordinatore cui spetta, in aggiunta al trattamento di tele-radio giornalista, un’indennità di funzione da concordarsi in sede aziendale e comunque non inferiore al 6 per cento del minimo di stipendio." Inserire come nota a verbale n.2 il testo del verbale della commissione paritetica del 12 giugno 2003 relativo alla "definizione del concetto di attività lavorativa nel settore".

ART. 3 (aumenti periodici di anzianità)

Prevedere un aumento degli scatti di anzianità dall’attuale massimo di sei a dieci, e aumentare la loro maggiorazione dal 3 al 4 per cento del minimo contrattuale.

ART. 4 (contratti a termine)

L’articolo deve essere adeguato alle norme di legge vigenti sulla contrattazione a termine.

ART. 5 (assunzione e periodo di prova)

(Assunzione di disoccupati) nel primo capoverso inserire "già" nella terza riga che risulta pertanto:
"Per il periodo di vigenza del presente contratto le aziende di cui all’art. 1 possono assumere con contratto a termine giornalisti professionisti e/o praticanti già iscritti negli elenchi nazionali dei giornalisti disoccupati e cassaintegrati".

ART. 6 (direttore)

Sostituire l’attuale testo con il seguente:

La nomina del direttore giornalistico di una testata dei soggetti di parte datoriale di cui al precedente art. 1 è comunicata alla rappresentanza sindacale dei tele-radio giornalisti, oppure in caso di assenza di rappresentanza sindacale all’assemblea dei tele-radio giornalisti assistiti dall’Associazione regionale di stampa territorialmente competente, almeno 48 ore prima che il nuovo direttore assuma la carica.
Le facoltà del direttore sono determinate da accordi da stipularsi tra azienda e direttore, tali, in ogni caso, da garantire l’autonomia dei teleradiogiornalisti e da non risultare in contrasto con le norme sull’ordinamento della professione giornalistica e con quanto stabilito dal presente contratto.
Quale primo atto dal suo insediamento, il direttore illustra all’assemblea dei teleradio giornalisti gli accordi di cui al comma precedente ed il programma politico-editoriale concordato con l’editore.
E’ il direttore che propone le assunzioni e, per motivi tecnico-professionali, i licenziamenti dei tele-radio giornalisti. E’ competenza specifica ed esclusiva del direttore fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni tele-radio giornalista, adottare le decisioni per garantire l’autonomia della testata, nei contenuti dell’emittente e di quanto può essere diffuso, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilire gli orari secondo quanto disposto dall’art.7 del Cnlg.

ART. 7 (orario di lavoro)

Modificare il 2° cpv. come segue:
"Per i teleradiogiornalisti è fissato un orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali suddiviso su cinque o sei giorni, secondo l’organizzazione del lavoro definita all’interno della testata."

ART. 8 (lavoro straordinario)

Eliminare il 1° cpv.
Sostituire il 2° cpv. con il seguente testo:
"La prestazione lavorativa ricompresa tra la 37a e la 40a sarà ricompensata con la retribuzione oraria maggiorata del 10%".
Eliminare il 3° ed il 4° cpv.
Modificare come segue il 5° cpv.:
"Le prestazioni straordinarie dovranno essere richieste dall’editore e certificate dal direttore e non potranno, di norma, superare le 22 ore mensili".

ART. 12 (lavoro domenicale, festivo e notturno)

Inserire nella tabella:
lavoro straordinario tra la 37ae la 40a ora + 10%
lavoro straordinario oltre 40aora + 20%
Lavoro domenicale con riposocompensativo + 40%
Lavoro domenicale notturno con riposo compensativo + 55%
Lavoro festivo +40%
Lavoro festivo notturno + 45%

ART. 15 (lavoro part-time)


Adeguare l’articolo alle nuove disposizioni di legge

ART. 16 (cessione servizi)

Prevedere nel 3° cpv. che la cessione di singoli servizi non potrà, comunque, essere inferiore a 15 euro per servizio.

ART. 16 BIS (indennità di agenzia)

Ai tele-radio giornalisti dipendenti da agenzie di informazione radiotelevisive spetta una maggiorazione mensile del 15% del minimo di stipendio.

ART. 17 (13a mensilità)

Prevedere nel 1° cpv. che la "13a mensilità dovrà essere pari a 30/26esimi della retribuzione mensile" ed eliminare contestualmente la nota a verbale.

ART. 18 (indennità redazionale)

Elevare l’indennità redazionale a 500 euro.
Inserire la seguente nota a verbale:
"le parti convengono che allo scadenza del presente contratto sarà definito con la gradualità temporale da concordare un aumento dell’indennità redazionale che a regime dovrà essere non inferiore alla retribuzione mensile del tele-radio giornalista meno 24 mesi."

ART. 20 (ferie)

Aggiungere al 1° cpv. il seguente testo:
I teleradiogiornalisti con anzianità aziendale da 10 a 15 anni hanno diritto ad un periodo di ferie retribuito di 30 giorni lavorativi, i tele-radio giornalisti con anzianità aziendale superiore a 15 anni a 35 giorni lavorativi.

(permessi sindacali)
Ai teleradiogiornalisti che ricoprono cariche negli organi previsti dagli statuti della Federazione Nazionale della Stampa e delle Associazioni Regionali di Stampa federate o che risultino delegati ai congressi della categoria oppure incaricati delle trattative sindacali, saranno concessi permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento di tali loro funzioni.
Ai teleradiogiornalisti componenti i comitati di redazione o che siano fiduciari di redazione saranno concessi 10 permessi retribuiti all’anno.
Ai teleradiogiornalisti componenti gli organismi direttivi di INPGI, CASAGIT, Ordine dei Giornalisti e Fondo di Previdenza Complementare saranno concessi 20 giorni di permessi sindacali retribuiti all’anno.
(permessi straordinari)

Si chiede di aumentare i permessi straordinari da 3 a 5 giorni all’anno, e di prevedere un permesso di "natalità" di 2 giorni lavorativi.

ART. 24 (risoluzione del rapporto)

(indennità sostituiva del preavviso) Eliminare la differenza di trattamento tra le fasce a) e b) e prevedere per tutti i tele-radio giornalisti una indennità sostitutiva di preavviso pari a 5 mesi di retribuzione.

ART. 24 BIS (legittimi motivi di risoluzione del rapporto)

"Nel caso di cambiamento dell’indirizzo politico della testata ovvero di utilizzazione dell’opera del tele-radio giornalista in altre trasmissioni della stessa rete con caratteristiche sostanzialmente diverse, tale da menomare la dignità professionale del giornalista, questi potrà chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro per fatto dell’editore e con conseguente diritto a percepire, oltre al trattamento di fine rapporto, anche l’indennità di mancato preavviso a titolo risarcitorio. Uguale diritto spetta al giornalista al quale, per fatti che comportino la responsabilità dell’editore, si sia creata una situazione incompatibile con la sua dignità.

ART. 29 (rappresentanza sindacale)

Modificare come segue il 1° cpv:
"Nelle aziende che occupano più di due teleradiogiornalisti, per l’espletamento dei compiti di cui al presente articolo, la rappresentanza sindacale di tali teleradiogiornalisti è composta con i seguenti criteri:
un fiduciario di redazione nelle imprese che occupano da oltre due fino a 15 teleradiogiornalisti;
" nel secondo cpv. modificare come segue la lettera d):
"esprimere pareri e formulare proposte sulla struttura informativa dell’impresa, l’organizzazione del lavoro e l’assegnazione di mansioni"
dopo la lettera e) aggiungere il seguente testo:
"Tali pareri saranno obbligatori quando riguardino i mutamenti di mansioni che possano dare luogo a risoluzione del rapporto da parte del teleradiogiornalista.
Affinché il comitato di redazione o il fiduciario possano esprimere i pareri preventivi e formulare le proposte sulle materie di cui ai punti d) ed e) il direttore e l’editore, fatte salve le situazioni di comprovata urgenza, devono fornire la necessaria informativa almeno 72 ore prima della realizzazione dei provvedimenti che si intendono adottare.
Il comitato di redazione e il fiduciario hanno 72 ore dal ricevimento dell0’informativa per esprimere i propri pareri."

(Tutela sindacale)

"I componenti del comitato di redazione e i fiduciari non possono essere licenziati o trasferiti, in difetto di loro consenso, senza il nulla osta dell’Associazione regionale di Stampa.
Tale nulla osta verrà rilasciato entro il termine perentorio di 8 giorni dalla notifica della richiesta quando il provvedimento non dipenda dall’attività sindacale svolta.
In caso di dissenso la Commissione paritetica nazionale dovrà pronunciarsi entro 40 giorni dalla denuncia del dissenso.
La tutela prevista dai commi precedenti è estesa ai dirigenti delle Associazioni regionali e interregionali di Stampa, nonché ai componenti del Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in quanto delle suddette cariche o funzioni sia stata data preventiva formale notifica ad AERANTI-Corallo.
La tutela prevista dal presente articolo dura fino ad un anno dopo la cessazione dell’incarico."
Eliminare la norma transitoria

ART. 34 (praticanti)

Modificare come segue il 1°cpv:
"Presso le imprese di cui all’art.1 possono essere assunti praticanti a tempo indeterminato ai sensi della L.69/1963. I praticanti vengono inquadrati come tele-radio giornalisti con meno di 24 mesi di attività nel settore."
Modificare come segue il 10° cpv:
"I praticanti hanno diritto: a) a permessi retribuiti per il tempo necessario ecc..
b) a permessi retribuiti per complessivi giorni 8 ecc.
Eliminare i punti c) d) ed e) del 10° cpv.
Eliminare i cpv. 11 e 12.

ART. 35 (contratti di formazione e lavoro)

Eliminare l’articolo a seguito dell’abrogazione della legge 863/1984.

ART. 37 (assicurazione infortuni)

Inserire la norma concordata in sede di rinnovo biennale (punto 3)

ART. 37, ART. 38, ART. 39

Adeguare le cifre in lireall’euro ed estendere la normativa anche ai pubblicisti iscritti alla gestioneprincipale dell’Inpgi.

ART. 41 (prestazioni previdenziali integrative)

Elevare il contributo a carico del datore di lavoro dall’1 al 3%.
Prevedere l’estensione della previdenza complementare anche ai teleradiogiornalisti pubblicisti in caso di modifica dello statuto del Fondo.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (nuovo articolo)

Fermi restando gli obblighi, i doveri e i diritti fissati dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, che regolamenta la professione giornalistica e le relative competenze disciplinari dei Consigli dell'Ordine, il teleradiogiornalista è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente contratto e delle norme di legge (artt. 2104, 2105 e 2106 C.C.).
In presenza di violazioni dei predetti obblighi l'azienda, fatto salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2104 e dall'art. 2106 C.C., potrà assumere, sentito il Direttore, in considerazione della gravità della violazione o della reiterazione della stessa, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i seguenti provvedimenti disciplinari:

1) Rimprovero verbale
Il rimprovero verbale si applica nelle ipotesi di lievi infrazioni e nelle ipotesi di inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 7 del contratto.

2) Rimprovero scritto

In caso di recidiva di violazione degli obblighi contrattuali e di legge ovvero per mancata comunicazione dell'assenza senza giustificato motivo. 3) Multa

Per gravi recidive delle violazioni di cui ai punti precedenti.

4) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni

In considerazione della gravità e della recidività della violazione degli obblighi di legge e di specifici obblighi di contratto, ovvero per l'uso di strumenti aziendali per un lavoro estraneo all'attività dell'azienda, per il danneggiamento di notevole entità di materiale aziendale, per colpa grave.

5) Licenziamento

Il provvedimento del licenziamento potrà essere adottato in conformità con le disposizioni contenute nella legge 15.7.1966, n. 604.

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE (nuovo articolo)

L’introduzione di nuovi sistemi tecnologici di produzione deve essere realizzata in condizioni ambientali e di lavoro idonee allo svolgimento dell’attività redazionale e deve essere preventivamente comunicata alla rappresentanza sindacale dei tele-radio giornalisti, o in sua assenza, all’Associazione di Stampa territorialmente competente, con la quale dovrà essere concordato, in particolare un periodo di addestramento professionale per tutti i giornalisti interessati. Le spese per la formazione e l’addestramento saranno a carico dell’editore. Qualora l’addestramento si svolga al di fuori del normale orario di lavoro, ai giornalisti sarà riconosciuto il trattamento economico contrattuale per il lavoro straordinario.
L’utilizzo degli strumenti tecnologici dovrà comunque garantire la segretezza dei dati elaborati dal singolo giornalista ed eventualmente raccolti dal CED aziendale. In nessun caso si potrà interferire nella posta elettronica individuale. Roma, lì 15 febbraio 2005 VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

In applicazione del protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell’occupazione il coordinamento AERANTI-CORALLO, l’AERANTI, l’Associazione CORALLO e la FNSI, tenuto conto che in data 02/10/2004 è scaduto il Contratto Collettivo 03/10/2000 per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, loro syndication e agenzie di informazione radiofonica, concordano che con decorrenza dal periodo di paga di gennaio 2005 le aziende che applicano il predetto contratto collettivo corrisponderanno, con decorrenza dalla busta paga di febbraio 2005, ai propri dipendenti giornalisti un elemento provvisorio della retribuzione denominata "indennità di vacanza contrattuale"
L’importo di tale indennità sarà pari al 30% (trenta per cento) del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi contrattuali di cui all’Allegato A) dell’accordo per la rinnovazione biennale 3/10/2002.
Decorsi sei mesi (cioè a decorrere dal periodo di paga di aprile 2005) senza che sia intervenuta l’intesa per il rinnovo della parte economica del Contratto Collettivo, detto importo sarà pari al 50% (cinquanta per cento) dell’inflazione programmata sempre calcolata sui minimi retributivi contrattuali di cui all’allegato A) dell’accordo per la rinnovazione biennale 3/10/2002.
Il tasso di inflazione programmato previsto per l’anno 2005 è pari al 1,6% secondo quanto previsto dal Documento di Programmazione Economico-Finanziaria del 29/7/2004. Conseguentemente la suddetta indennità sarà pari allo 0,5% (30% di 1,6%) per i periodi di paga da gennaio a marzo 2005, mentre per i mesi successivi l’indennità sarà commisurata allo 0,8% (50% di 1,6%).

Per quanto sopra gli importi della indennità di vacanza contrattuale saranno i seguenti:

QUALIFICHE

MINIMI STIPENDIO

IND. VAC. CONTR. 30%

IND. VAC. CONTR. 50%

Tele-radio giornalista TV con oltre 24 mesi

1.640,83

8,20

13,13

Tele-radio giornalista Radio con oltre 24 mesi

1.271,43

6,36

10,17

Tele-radio giornalista con meno di 24 mesi

1.146,42

5,73

9,17



I suddetti importi corrisposti a titolo di indennità di vacanza contrattuale verranno ovviamente riassorbiti dagli importi che risulteranno dovuti in sede di rinnovo della parte economica del CCNL 3/10/2000.

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CORALLO
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