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Fnsi 23 Mar 2004

Mobbing : un protocollo per i Cdr Dall’Associazione della Stampa Romana Asr e Usigrai su ordinanza Minisini

Mobbing : un protocollo per i Cdr Dall’Associazione della Stampa Romana Asr e Usigrai su ordinanza Minisini

Mobbing : un protocollo
per i Cdr
Dall’Associazione della Stampa Romana
Asr e Usigrai su ordinanza Minisini

Una testata che si caratterizza per il rispetto delle risorse umane che rappresentano il suo più importante investimento pone le basi per un ambiente lavorativo in un clima decisamente positivo. E’ questo un presupposto per il successo economico di un’azienda attenta alla salute dei lavoratori. Il Mobbing, le molestie morali, le molestie sessuali, le prevaricazioni di vario genere incidono negativamente e anche pesantemente sulle condizioni complessive del mondo del lavoro e pongono a rischio la pace sociale, spesso pregiudicandola anche gravemente. Il loro compiersi sul posto di lavoro costituisce inaccettabile violazione dei diritti della persona ed offende la dignità umana e professionale del lavoratore. In presenza di tali violazioni, l’ambiente del lavoro crea stress, distrugge professionalità, degrada e opprime i dipendenti, diviene terreno fin troppo fertile per i disturbi della salute psico fisica in assenza di adeguata tutela. L’ASR consapevole della gravità del fenomeno che nelle redazioni troppo spesso assume carattere strisciante condizionando la professionalità e la salute dei colleghi giornalisti, ha messo a punto una proposta per i Cdr con l’obiettivo di una realistica presa d’atto da parte delle redazioni e delle diverse testate sull’entità del fenomeno, e suggerisce ai Cdr, nell’ambito dei rinnovi dei premi di produzione o dei patti integrativi aziendali, di introdurre un “Protocollo contro il Mobbing” nella parte riguardante gli aspetti normativi e regolamentari, e comunque raccomanda alla neonata Commissione Contratto di affrontare il tema. L’ Editore, il Direttore e il CDR si impegnano: - ad impedire, o comunque a rimuovere e contrastare, nel proprio ambito qualsiasi situazione o comportamento mobizzante, molestie sessuali, prevaricazioni e discriminazioni varie. - A favorire e sostenere un clima aziendale positivo, di schietta collaborazione e del quale siano peculiarità di assoluta rilevanza il mutuo rispetto e le corrette relazioni interpersonali. Campo di applicazione La presente regolamentazione opera a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e sessuali, dalle violenze psicologiche e dalle discriminazioni e si applica a tutti i dipendenti della testata. Nell’ambito del rapporto di lavoro, infatti, ogni dipendente è tenuto a rispettare la personalità e la dignità altrui: a sua volta ha diritto al rispetto della personalità e dignità proprie. La posizione lavorativa, il grado gerarchico e le condizioni personali sia di chi viola le presenti regole, sia della persona offesa, sono di per sè irrilevanti. MOBBING Il Mobbing ( dall’inglese to mob: letteralmente assalire) è l’insieme di azioni, comportamenti, atti, gesti scritti o verbali, ripetuti nel tempo, compiuti intenzionalmente ed in modo sistematico nell’ambiente di lavoro per: - arrecare offesa alla dignità personale e professionale del lavoratore - nuocere all’integrità psico fisica del lavoratore - far degradare il clima lavorativo con l’emarginazione del lavoratore divenuto bersaglio e la sua estromissione dal posto di lavoro, o il suo demansionamento con l’obiettivo ultimo di ottenere l’autoesclusione o il suo licenziamento. MOLESTIE SESSUALI E’ molestia sessuale ogni atto o comportamento, anche verbale, a connotazione sessuale ed avente lo scopo o l’effetto di ledere la dignità e la libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di produrre un ambiente di lavoro umiliante, vessatorio, ad essa ostile. Deve inoltre intendersi per molestia sessuale ogni comportamento, implicito ed esplicito, che miri ad ottenere prestazioni sessuali in cambio di assunzione, mantenimento del posto, formazione professionale, carriera o di altro aspetto della vita lavorativa. Per DISCRIMINAZIONE si intende invece ogni atto o comportamento inteso ad emarginare, ledere ed osteggiare una o più persone per motivi di razza, religione, sesso, ideologia, politica o di altro genere Nell’ambito del lavoro, per la presente regolamentazione, costituiscono molestie morali e sessuali, violenza psicologica e discriminazioni tutte le azioni od omissioni, svolte sistematicamente e con modalità finalizzate ad emarginare o comunque danneggiare la lavoratrice o il lavoratore giornalista o poligrafico o amministrativo nella vita di relazione o nella carriera. Più in particolare, questo può avvenire attraverso: - la esclusione dalla comunicazione ed informazione aziendale - una sistematica svalutazione del lavoro e dei risultati - la rimozione dagli incarichi senza valido motivo - l’attribuzione di compiti eccessivi a fronte della qualifica e della preparazione professionale, della formazione o delle condizioni fisiche e di salute - sovraccarichi di lavoro, compiti impossibili o inutili, motivo sempre di crescente senso di frustrazione e di impotenza - sistematiche contestazioni, visite fiscali, rifiuto di ferie, di permessi e trasferimenti di incarico o in sedi lontane, al fine di ottenere l’estromissione del dipendente dal proprio posto di lavoro - molestie sessuali ed offese alla dignità personale, ad opera del datore di lavoro, di superiori, di parigrado e di dipendenti - atti persecutori, maltrattamenti, comunicazioni verbali distorte ed offensive, specie se effettuate anche in presenza di terzi e finalizzate a dequalificare l’immagine personale e professionale PER IL PRESENTE REGOLAMENTO Il danno causato all’integrità psico-fisica dai comportamenti ed atti vessatori è verificato e valutato quando comporti una diminuzione della capacità lavorativa in conseguenza di disturbi psicologici, di qualsiasi entità, come la depressione, l’ansia, gli attacchi di panico, il disturbo dell’adattamento, il disturbo post-traumatico da stress Disturbi psicosomatici da stress lavorativo, come le cardiopatie, gli infarti, l’ipertensione, l’ulcera, la pancreatite, le allergie, l’artrite e le patologie della sfera sessuale fino ai tumori Allo scopo di realizzare soddisfacenti condizioni di vita nelle redazioni e norme che assicurino un clima relazionale positivo e capace di garantire per tutto il personale dignità e rispetto, le testate si impegnano a ostacolare ogni atteggiamento o comportamento offensivo o lesivo dei diritti umani, civili, culturali, religiosi, politici o che comunque siano in contrasto con la vita civile e democratica impedire che siano attuate violenze morali e modalità comunicative di tipo ostile, aspetti – questi – che incidono, degradandolo, sul clima lavorativo prevedere specifici training formativi per la gestione del personale nell’ambito dei singoli settori al fine della valorizzazione delle risorse umane, e ove necessario ad intervenire con opportune modifiche sull’organizzazione del lavoro L’EDITORE In presenza di azioni o fatti riconducibili al fenomeno del Mobbing, da chiunque denunciati o segnalati, ha l’obbligo di procedere a tempestive, approfondite verifiche ed alla adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa, che vanno dalla responsabilità disciplinari sanzionabili con lettera di biasimo, sospensione dal servizio, trasferimento o sanzione pecuniaria commisurata all’entità dell’evento lesivo. Analoga responsabilità grava su chi denuncia consapevolmente fatti inesistenti. E’ considerato aggravante l’aver agito per ottenere vantaggi comunque configurabili. Ove ne ricorrano i presupposti resta fermo che le aziende segnaleranno il fatto all’Autorità giudiziaria. Analoga facoltà è riconosciuta ai singoli dipendenti COMMISSIONE E’ istituita una commissione composta da rappresentanti aziendali e rappresentanti in servizio nell’azienda con il compito di Raccogliere le eventuali denunce dei lavoratori riguardo ad azioni o comportamenti che rientrano nel fenomeno del Mobbing Assumere tempestivamente informazioni ed elementi utili per valutare i fatti denunciati ed accertarne la fondatezza Formulare all’azienda ogni proposta utile a prevenire e reprimere comportamenti vessatori, persecutori, situazioni di disagio Fornire all’amministrazione aziendale tutti i dati necessari per l’eventuale instaurazione del procedimento disciplinare Gli atti adottati di cui sia stato accertato il contenuto vessatorio e discriminatorio sono annullabili a richiesta del dipendente danneggiato Tutte le persone coinvolte nella trattazione di casi di Mobbing, molestie sessuali e discriminazione sono tenute al segreto di fatti e notizie dei quali vengono a conoscenza. Anche nell’attività giornalistica il mobbing comincia ad essere riconosciuto e sanzionato in sede giudiziaria. Lo dimostra l’ordinanza recentemente emessa dalla IV Sezione - Lavoro del Tribunale di Roma in merito al ricorso presentato dal collega Rai Massimo Minisini, inquadrato nella Direzione Canali Innovativi e di Pubblica Utilità, retta da Riccardo Berti. La dott.ssa Tiziana Orrù ha riconosciuto “la gravità e la irreparabilità del danno dipendenti dalla denunciata situazione di mobbing conseguente alla privazione del diritto all’espletamento della prestazione lavorativa”. Emerge dalla documentazione – prosegue l’ordinanza - “la volontà palese di estromettere il ricorrente dalle funzioni esercitate senza attribuzione di incarichi equivalenti”. Si tratta di una vicenda che il magistrato giudica “evidentemente ricostruibile in termini di mobbing in quanto è il frutto di un processo di comportamenti materiali, non autonomamente sanzionabili in quanto formalmente legittimi, che assumono un significato peculiare in quanto tappe di una strategia prefigurata e volta alla totale privazione delle mansioni”. Una simile ordinanza indica che la legge fornisce ulteriori strumenti a tutela dei giornalisti e delle giornaliste contro i sempre più estesi processi di dequalificazione e marginalizzazione professionale in atto nelle redazioni. E’ un segnale che le aziende editoriali – ed in particolare il servizio pubblico – bene a non trascurare.

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