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La Cassazione vista dall'alto (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Associazioni 04 Ago 2026

Libertà di espressione online, Sgv: «Pronti al confronto oltre la sentenza della Cassazione»

Il sindacato regionale ha risposto pubblicamente a una lettera di Fabio Butera, giornalista condannato a pagare i danni al collega Valentino Gonzato.

«Continuare a confrontarsi su un tema caldo, cercando forme di tutela dal linguaggio d’odio e dagli attacchi diffamatori contro chiunque è un dovere che il Sindacato giornalisti Veneto sente proprio. E che condivide con il collega Fabio Butera che con tale appello conclude l’intervento che ci ha inviato a seguito della notizia apparsa sul nostro sito che dava conto della sentenza della Cassazione che lo ha condannato a pagare i danni a Valentino Gonzato, quest’ultimo oggetto di una vera e propria gogna mediatica». Così Sgv in una nota pubblicata sul suo sito web martedì 4 agosto 2026.

Il sindacato regionale prosegue: «Tale intervento lo pubblichiamo volentieri non prima però di aver chiarito alcuni punti allo scopo di avviare un confronto costruttivo per tutti.
1) Alcuni commenti sotto al post di Butera sono ritenuti diffamatori non solo perché ingiuriosi, ma anche perché partivano da un presupposto non vero. E cioè, quanto aveva scritto il collega Gonzato era vero: in molti, moltissimi, l’hanno definita una notizia falsa o “stiracchiata”. Non era così: era una notizia vera che, se criticata con toni esagerati, da codice, porta alla diffamazione. Le verifiche che compiute all’epoca da Butera hanno portato a una ricostruzione dei fatti diversa, poi non confermata: in questo senso sono “carenti”.
2) La Cassazione ha motivato il rigetto del ricorso di Butera perché non ha rimosso quei commenti. In questo senso, non è una sentenza “storica”, perché si richiama a numerosi altri pronunciamenti. Per questo una discussione costruttiva non può che partire dal presupposto che i commenti vanno moderati e rimossi, soprattutto quando – scrivono gli ermellini – c’è una richiesta in questo senso.
3) La sentenza Cedu a cui fa riferimento Butera non è un caso analogo in quanto in questa vicenda dei migranti, purtroppo, si parte da un fatto non vero, e cioè che Gonzato non avesse scritto la verità. E invece l’aveva scritta».

Il Sindacato Giornalisti Veneto conclude: «Detto questo Sgv è pronto ad approfondire queste tematiche, anche in forma pubblica, per fornire ai colleghi strumenti utili nel magmatico e caotico mondo dei social».

Di seguito il testo trasmesso da Fabio Butera a Sgv:

«Care colleghe e cari colleghi del Sindacato Giornalisti del Veneto,
La ricostruzione, pubblicata sul vostro sito, della vicenda che mi ha visto contrapposto a Valentino Gonzato fino alla condanna per i commenti di terzi confermata dalla Cassazione necessita di importanti precisazioni.

Gonzato mi portò in Tribunale perché si riteneva diffamato da quello che avevo scritto il 10 agosto 2018 su Facebook. E qui il primo appunto: Io non ho un blog, come avete scritto, ma ho solo una pagina Facebook personale, non commerciale, all’epoca aperta ai commenti di tutti.

Ma veniamo al contenuto del post. Il Tribunale di Verona e la Corte d’appello hanno ritenuto che il mio scritto non fosse diffamatorio e che le verifiche fatte non fossero carenti – come avete detto voi – ma adeguate e di interesse pubblico.

I giudici lo hanno potuto stabilire dopo avere ascoltato le registrazioni delle mie telefonate alla Questura e alla Prefettura, riportate fedelmente.

Che il mio post non fosse diffamatorio lo aveva già appurato il Consiglio di disciplina dell’Ordine del Veneto che mi aveva chiesto dei chiarimenti dopo aver archiviato il procedimento per Gonzato. In quell’occasione avevo spiegato, come fatto in altre interviste, che il mio obiettivo era criticare un modo, sempre più diffuso tra i colleghi, di raccontare le vicende che riguardano i migranti: un modo che rischia di alimentare discorsi d’odio verso categorie di persone, che spesso non padroneggiano la lingua, senza coinvolgerle e senza rappresentare la loro versione dei fatti.

Voglio ricordarvi che il titolo dell’articolo che io criticavo era: ‘I RICHIEDENTI ASILO VOGLIONO SKY. SCATTA LA PROTESTA’ un titolo che evocava una manifestazione collettiva con al centro la sola rivendicazione della pay-tv mentre l’attacco dell’articolo non ammetteva ambiguità: ‘Vogliono la pay-tv per vedere il campionato’ suggerendo così l’immagine di una protesta capricciosa. Ma qualcuno aveva chiesto ai migranti perché volevano Sky?

Nel frattempo quel titolo rimbalzava sui social condiviso anche da parlamentari ed esponenti del governo e sotto i loro post ripugnanti commenti razzisti, ancora visibili.

Solo dopo il mio intervento, sul Giornale di Vicenza, si precisò che le diverse richieste dei migranti c’era stato anche qualcuno che voleva la tv satellitare per guardare le notizie dei paesi d’origine: una versione decisamente più circostanziata che rendeva la richiesta dei migranti meno ‘indegna’.

Nella lettera di chiarimenti al Consiglio di Disciplina territoriale scrissi, la potete leggere, che ero molto dispiaciuto che il collega, a seguito del mio post, fosse stato oggetto degli attacchi da lui denunciati – dei quali non ero a conoscenza. Aggiunsi che non lo avevo mai accusato di avere scritto una fake news e che avrei avuto piacere di incontrarlo, in privato o in un’occasione pubblica per parlare serenamente di quei temi che riguardano la nostra professione. Ma purtroppo tutto si è spostato nelle aule di Tribunale fino alle condanne per la responsabilità sui commenti di terzi confermate dalla Cassazione.

Ed è proprio questo il punto, colleghe e colleghi.

Vi chiedo: ritenete giusto che io sia costretto a pagare 42.000 euro per alcuni commenti fatti da terzi in mezzo alle centinaia che sono fioccati sotto un post che i giudici hanno ritenuto legittimo e non diffamatorio?

È giusto essere condannati senza che ci sia una prova che quei commenti io li abbia effettivamente letti ma presumendone la conoscenza ‘indirettamente’ per il solo fatto che mi sono collegato a Facebook nei giorni successivi?

E ancora: nell’ipotesi che li avessi letti, quali commenti avrei dovuto cancellare visto che nessuno mi aveva detto di ritenersi diffamato, nemmeno tramite gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma Facebook?

Visto che tra questi commenti non c’erano minacce – su minacce e messaggi violenti non ci sono dubbi, gli autori devono essere chiamati a risponderne – con quale criterio avrei dovuto intervenire sugli altri?

Avrei dovuto rimuovere solo le espressioni volgari? O avrei dovuto censurare tutte le critiche al collega, comprese quelle aspre ma comunque legittime in una società democratica? E per quanto riguarda gli insulti o le critiche rivolte a me, quale sarebbe stato il comportamento corretto?

Come vedete, le domande sono molte e, anche dopo la sentenza della Cassazione, rimangono ancora prive di una risposta.

Nel frattempo è la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ad avere affrontato il tema in modo netto per un caso analogo al mio, riguardante la Romania, la Cedu ha infatti stabilito che, senza un quadro legislativo chiaro, condannare una persona per i commenti di terzi sotto un post non diffamatorio, è una limitazione all’art. 10 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo sulla libertà di espressione.

Credo che quelli sollevati da questa vicenda siano temi su cui continuare a confrontarsi e spero ci sia un’occasione per discutere, tra giornalisti, su come difendere il dibattito pubblico da attacchi diffamatori, espressioni violente e discorsi d’odio». (anc)

@fnsisocial

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