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Giudiziaria 01 Ott 2010

La Cassazione: "Direttori testate web non sono responsabili omesso controllo"

Il direttore di un giornale on-line non risponde di "omesso controllo" in caso di pubblicazioni, sul sito da lui diretto, dai contenuti diffamatori. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che spiega come il reato previsto dall'art. 57 cp, che punisce i direttori per non aver vigilato sul contenuto delle pubblicazioni, non può essere applicato al web perché previsto solo per la carta stampata.L'articolo 57, spiegano infatti i supremi giudici nella sentenza 35511 "si riferisce specificamente all'informazione diffusa tramite la carta stampata. La lettera della legge è inequivoca e a tale conclusione porta anche l'interpretazione storica della norma".

Il direttore di un giornale on-line non risponde di "omesso controllo" in caso di pubblicazioni, sul sito da lui diretto, dai contenuti diffamatori. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che spiega come il reato previsto dall'art. 57 cp, che punisce i direttori per non aver vigilato sul contenuto delle pubblicazioni, non può essere applicato al web perché previsto solo per la carta stampata.
L'articolo 57, spiegano infatti i supremi giudici nella sentenza 35511 "si riferisce specificamente all'informazione diffusa tramite la carta stampata. La lettera della legge è inequivoca e a tale conclusione porta anche l'interpretazione storica della norma".

In giurisprudenza, spiega la quinta sezione penale, si è discusso sulla possibilità di estendere il concetto di stampa anche ad altri mezzi di comunicazione, ma si anche escluso "che fosse assimilabile al concetto di stampato la videocassetta preregistrata" ed è anche noto, ricorda la Cassazione, che la giurisprudenza ha concordemente negato che al direttore della testata televisiva sia applicabile la normativa dell'articolo 57 cp stante la diversità strutturale tra i due differenti mezzi di comunicazione (la stampa da un lato, la radiotelevisione dall'altro) e la vigenza nel diritto penale del principio di tassatività". Mentre per la tv il problema della responsabilità del direttore è stato risolto con la legislazione, il web è una materia ancora da studiare. "Analogo discorso - sottolineano i supremi giudici - deve essere fatto per quel che riguarda l'ammissibilità di internet al concetto di stampato.
L'orientamento prevalente in dottrina è stato negativo atteso che, perché possa parlarsi di stampa in senso giuridico occorrono due condizioni che certamente il nuovo medium non
realizza: che vi sia una riproduzione tipografica e che il prodotto di tale attività sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere effettivamente distribuito tra il
pubblico".
Il caso esaminato ha riguardato il direttore della testata 'Merate online", condannato dalla Corte d'appello di Milano per omesso controllo in relazione alla pubblicazione di una lettera ritenuta diffamatoria nei confronti dell'ex ministro della Giustizia Roberto Castelli e di un suo collaboratore. La sentenza è stata annullata dalla Corte di Cassazione proprio perché "il fatto non costituisce reato". Così come non sono "responsabili dei reati commessi in rete gli access provider, i service provider e gli hosting provider - hanno spiegato i supremi giudici - a meno che non fossero al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato (ma in tal caso rispondono di concorso) così qualsiasi tipo di coinvolgimento va escluso per i coordinatori dei blog e dei forum" e per questo anche per "la figura del direttore del giornale diffuso sul web". (ANSA)

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