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Governo 22 Set 2006

Intercettazioni: cinque articoli per punire quelle illegali Serventi: "Rischi di stretta sull'informazione" Siddi: "Provvedimento bavaglio, ma i giornalisti non resteranno in silenzio" Il testo del decreto legge

Cinque articoli in tutto per impedire qualsiasi utilizzazione delle intercettazioni illegali e punire i responsabili. È strutturato così il decreto legge approvato dal Consigli dei ministri e che entra in vigore "dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale", probabilmente dunque da sabato 23 settembre

Cinque articoli in tutto per impedire qualsiasi utilizzazione delle intercettazioni illegali e punire i responsabili. È strutturato così il decreto legge approvato dal Consigli dei ministri e che entra in vigore "dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale", probabilmente dunque da sabato 23 settembre

È il primo articolo a stabilire che "l'autorità giudiziaria dispone l'immediata distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativo al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti". E allo stesso modo si provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni". È vietato pure farne copia, ma soprattutto, stabilisce la norma, " il loro contenuto non costituisce in alcun modo notizia di reato, ne può essere utilizzato a fini processuali o investigativi". Delle operazioni di verbale è redatto un apposito verbale. La lettura del verbale che dà atto dell'avvenuta distruzione, stabilisce l'articolo 2, deve essere sempre consentita. Il decreto punisce anche la semplice detenzione delle intercettazioni illegali con la reclusione da sei mesi a quattro anni; pena che aumenta da uno a cinque anni se il responsabile è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. Mentre è l'articolo 4 a stabilire le sanzioni pecuniarie a carico dei giornalisti: a titolo di riparazione ogni interessato può chiedere all'autore della divulgazione degli atti, al direttore o vice direttore responsabile e all'editore in solido tra loro "una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da cinquanta mila a un milione di euro, secondo l'entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico". In ogni caso "l'entità della riparazione non può essere inferiore a ventimila euro". L'azione di risarcimento "va proposta entro un anno dalla divulgazione", tranne che la vittima della intercettazione illegale "non dimostri di averne avuta conoscenza successivamente". (ANSA) INTERCETTAZIONI:FNSI,IN DL RISCHI DI STRETTA SU INFORMAZIONE - GIUNTA E ORDINE VALUTERANNO INIZIATIVE DA ASSUMERE "Attendiamo di conoscere al più presto il testo del decreto legge. Le dichiarazioni di esponenti del governo non sono affatto rassicuranti, anzi potrebbero determinare una pericolosa stretta sull'informazione, e quindi anche per i redattori e non solo per gli editori, i direttori e i vicedirettori". È la preoccupazione di Paolo Serventi Longhi, segretario generale della Federazione nazionale della stampa, a proposito del provvedimento in materia di intercettazioni appena varato dal consiglio dei ministri. "La Giunta della Fnsi convocata per martedì prossimo, e la successiva conferenza stampa per spiegare le ragioni dei prossimi scioperi dei giornalisti - annuncia Serventi in una nota - valuterà attentamente il provvedimento governativo, che sembra ottenere un consenso senza precedenti nel mondo politico e parlamentare. La Fnsi valuterà, insieme a tutte le strutture del sindacato e all'Ordine dei giornalisti, le iniziative da assumere nella fase di conversione in legge del decreto". (ANSA) INTERCETTAZIONI: SIDDI (FNSI), DL PROVVEDIMENTO BAVAGLIO - GIORNALISTI DELUSI MA NON STARANNO IN SILENZIO "Non ci siamo proprio. Il decreto sulle sanzioni per la pubblicazione delle intercettazioni, comunque lo si voglia rigirare, finisce per essere un provvedimento bavaglio". Lo afferma Franco Siddi, presidente della Federazione nazionale della stampa. "Alla luce anche di quanto accade ancora in queste giornate di trame oscure, il decreto Mastella approvato con grande urgenza stasera assume - denuncia Siddi - a tutti gli effetti la caratteristica di provvedimento coercitivo della libera stampa, che viene impoverita nella sua funzione di fornire ai cittadini informazioni utili di interesse pubblico su fatti personaggi ed eventi che in maniera obliqua stanno infangando il Paese". "Appare del tutto evidente - prosegue il presidente della Fnsi - che anzichè perseguire con grande decisione chi fa circolare intercettazioni, spesso illegali, si vuol punire chi doverosamente le pubblica creando le condizioni perchè si faccia pulizia. Certamente il grande ministro della Giustizia Guido Gonella si starà rivoltando nella tomba. Tanto egli seppe coniugare nel senso liberare e democratico le libertà politiche e la libertà di informazione quanto ora il ministro della Giustizia in carica diventa protagonista di un provvedimento che sembra aver tradito questo filone che nella continuità storica repubblicana mai era stato messo in discussione". "I motivi di violazione della privacy che avrebbero determinato questo provvedimento appaiono solo una scusa - argomenta Siddi - Se si voleva intervenire efficacemente in questo terreno c'era ben altro da fare e non un intervento d'urgenza. Questo è un momento di delusione e grande amarezza - conclude - rispetto al quale i giornalisti non staranno in silenzio". (ANSA) INTERCETTAZIONI: CRONISTI, DL RIDUCE LIBERTÀ DI STAMPA L'Unione Nazionale Cronisti Italiani esprime dubbi e riserve sul decreto legge riguardante le intercettazioni approvato dal governo. Il decreto, afferma in una nota l'Unci, invece di sanzionare le "gole profonde", colpisce il lavoro dei cronisti che doverosamente pubblicano le informazioni di cui sono venuti a conoscenza. Comunque lo si consideri, il decreto in realtà finisce per intimidire il giornalista, mettere la sordina sull'informazione e riduce gli spazi della libertà di stampa. (ANSA) IL DECRETO LEGGE SULLE INTERCETTAZIONI IL TESTO COMPLETO: 5 ARTICOLI, 9 COMMI Art.1/1. L'articolo 240 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: Art. 240 (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali). 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti nè in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato. 2. L'autorità giudiziaria dispone l'immediata distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo si provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato eseguire copia in qualunque forma. Il loro contenuto non costituisce in alcun modo notizia di reato, nè può essere utilizzato a fini processuali o investigativi. 3. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione e dell'acquisizione, delle sue modalità e dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle stesse. Art. 2. 1. All'articolo 512 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «2. È sempre consentita la lettura dei verbali relativi all'acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all'articolo 240, comma 2.» Art. 3. 1. Chiunque illecitamente detiene gli atti o i documenti di cui all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni. 2. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio. Art. 4. 1 - A titolo di riparazione, ciascun interessato può chiedere all'autore della divulgazione degli atti o dei documenti, di cui all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, così come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, al direttore o vice-direttore responsabile e all'editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da cinquantamila a un milione di euro secondo l'entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l'entità della riparazione non può essere inferiore a ventimila euro. 2. L'azione va proposta nel termine di un anno dalla data della divulgazione, salvo che il soggetto interessato non dimostri di averne avuto conoscenza successivamente. La causa è decisa nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di giudizio ordinario, ai fini della liquidazione del danno risarcibile si tiene conto della somma corrisposta ai sensi del presente articolo. 3. L'azione è esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei dati personali o l'autorità giudiziaria possano disporre ove accertino o inibiscano l'illecita diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell'esercizio di diritti da parte dell'interessato. Art. 5. 1 - Il presente decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo ed farlo osservare. (da www.corriere.it)

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