Il Consiglio generale dell’Inpgi “Giovanni Amendola” ha ratificato oggi alcune modifiche al Regolamento delle prestazioni, che erano state ieri approvate dal Consiglio d’amministrazione dell’Istituto.
L’ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI COMUNICA: Il Consiglio generale dell’Inpgi “Giovanni Amendola” ha ratificato oggi alcune modifiche al Regolamento delle prestazioni, che erano state ieri approvate dal Consiglio d’amministrazione dell’Istituto. L’intervento si è reso necessario in seguito ai risultati di un bilancio tecnico attuariale redatto dal prof. Fulvio Gismondi nel settembre dello scorso anno. Lo studio poneva in risalto un progressivo aumento della spesa derivante dall’aumento della vita media della popolazione, ed evidenziava il rischio che a decorrere dal 2017 i contributi correnti percepiti dall’Inpgi avrebbero potuto non essere più sufficienti per il pagamento delle pensioni. Ciò avrebbe determinato un possibile e graduale depauperamento della riserva. Di conseguenza l’Amministrazione dell’Istituto, pur nella consapevolezza che la situazione odierna è solida (lo provano i bilanci in costante crescita, con un attivo di 90 milioni nel 2004), ha avviato lo studio di una manovra che servisse ad assicurare anche nel lontano futuro la stabilità raggiunta nel presente. Le norme di contenimento, varate dagli amministratori dell’Inpgi, sono state preventivamente valutate dallo stesso prof. Gismondi, il quale ha certificato che la riforma raggiunge lo scopo, e consente di assicurare “il ripristino degli equilibri di lungo periodo del Fondo ed il raggiungimento della sua autosufficienza finanziaria”. Il complesso delle norme ratificate oggi dal Consiglio generale per diventare operante dovrà ora passare – come prevede il decreto legislativo 509/94 – all’esame delle Parti sociali (Fnsi e Fieg) per le determinazioni di competenza e, successivamente, all’esame dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia. Queste, in sintesi, le modifiche approvate: 1) Criteri di calcolo della pensione - A partire dal 1° settembre 2005 le quote di pensione riferite ai periodi di lavoro futuri saranno calcolate in base alla contribuzione maturata in tutta la vita lavorativa, e non più nei periodi più favorevoli. Da quella data in avanti sarà dunque applicato a tutti gli iscritti il calcolo che è già oggi utilizzato per i giornalisti più giovani (sono il 40% del totale) entrati a far parte dell’Inpgi dopo il luglio 1998. Resteranno in vigore, per tutti, le migliori aliquote di rendimento, le quali – a parità di contribuzione versata – consentono di maturare all’Inpgi, in 30 anni, lo stesso livello pensionistico che all’Inps si ottiene in 40 anni. 2) Pensione di anzianità – La riforma recepisce l’aumento dell’età anagrafica prevista dalle norme generali per ottenere, con almeno 35 anni di contributi, la pensione di anzianità. Il Cda dell’Inpgi e il Consiglio generale hanno tuttavia deciso, rispetto alle norme Inps, il seguente innalzamento più graduale: 59 anni nel 2008 e 2009; 60 anni dal 2010 a tutto il 2012; 61 nel 2013; 62 anni nel 2014. E’ prevista, inoltre, una importante eccezione, che consentirà a chi lo desideri di continuare a ottenere la pensione di anzianità a 57 anni. In tal caso, tuttavia, l’ammontare della pensione sarà diminuito stabilmente di una percentuale, in relazione agli anni di anticipazione rispetto agli anni mancanti alle età indicate nel capoverso precedente. Gli abbattimenti saranno i seguenti: 4,76% per un anno; 9,09% per due anni; 13,04% per tre; 16,67% per quattro; 20% per cinque anni. 3) Prepensionamenti derivanti da stati di crisi aziendale – In questi casi, in base alla legge 416/81, un giornalista può percepire la pensione di vecchiaia anziché a 65 anni a 58 anni e seguenti, con un accredito di contributi figurativi che può arrivare al massimo a 5 annualità. Quest’onere ha un costo per l’Inpgi (oltre 13 milioni nel 2004), in quanto all’anticipazione della pensione prevista dalla legge 416/81 non corrisponde alcuna aliquota contributiva specifica. La riforma prevede che, nel caso dei prepensionamenti, per ogni anno di contribuzione figurativa eventualmente accreditata (il massimo previsto dalla legge è 5 anni) sia eseguito un abbattimento permanente della pensione dello 0,5 per cento (il massimo della diminuzione stabile sarà dunque del 2,5 per cento). 4) Trattamento di disoccupazione – Sono confermati i trattamenti che all’Inpgi sono di gran lunga superiori rispetto all’Inps. Sono state introdotte, inoltre, più favorevoli misure di sostegno per i dipendenti di aziende in crisi, fallite o in liquidazione, che perdano il lavoro in età variante tra i 40 e i 55 anni. In questi casi sarà accordato un accredito aggiuntivo di contributi figurativi variabile tra i 6 e i 12 mesi. La riforma prevede inoltre: a) per tutti i futuri iscritti il diritto di accesso all’indennità di disoccupazione dopo che sia stato maturato un biennio di iscrizione; b) il periodo di disoccupazione indennizzabile rapportato alle sole giornate contrattualizzate; c) l’introduzione di un termine per la richiesta dei ratei di disoccupazione. 5) Costo del riscatto – Attualmente i contributi versati presso altri Enti possono essere riscattati all’Inpgi con un onere pari al 20% della riserva matematica, qualora sia accertata la natura giornalistica del rapporto di lavoro. La riforma ha previsto che lo sconto per il futuro sia meno ampio, e cioè pari al 50 per cento; alle stesse condizioni, cioè, previste per il ricongiungimento in base alla legge n. 29 del ’79.