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Giudiziaria 20 Gen 2007

Il Corriere Adriatico condannato per comportamento antisindacale dovrà pubblicare sul quotidiano il comunicato della Fnsi oggetto della denuncia ex articolo 28

Il Giudice del Lavoro di Ancona, accogliendo il ricorso dell’avv. Franceschelli del Sigim, ha condannato il Corriere Adriatico per condotta antisindacale e con un decreto ha ordinato al giornale di pubblicare il comunicato sindacale Fnsi del 6 dicembre scorso che il giornale non aveva fatto uscire.

Il Giudice del Lavoro di Ancona, accogliendo il ricorso dell’avv. Franceschelli del Sigim, ha condannato il Corriere Adriatico per condotta antisindacale e con un decreto ha ordinato al giornale di pubblicare il comunicato sindacale Fnsi del 6 dicembre scorso che il giornale non aveva fatto uscire.

Nel decreto il giudice De Sabbata afferma, tra l’altro, che : ‘Il sindacato ricorrente ha motivato la propria legittimazione ad agire con argomenti in tutta apparenza condivisibili. Nel merito, appare evidente la violazione da parte della Società dell’art. 34 del Ccnl nella parte in cui riconosce il diritto di chiedere (e quindi di ottenere) la (immediata) pubblicazione dei propri comunicati inerenti la materia sindacale. ‘ Quanto alle contestazioni – aggiunge ancora il Magistrato nella motivazione ribattendo le argomentazioni dell’Azienda - si osserva sommariamente quanto segue. La circolare Fieg non ha origine bilaterale e quindi non è certamente vincolante. Peraltro essa si riferisce in tutta apparenza alla iniziativa esclusiva della Federazione per i propri comunicati, nel senso di escludere la equiparazione di altre “istanze sindacali” non autonomamente legittimate; e non anche alla impossibilità per organismi sindacali dotati di autonoma legittimazione – quali i comitati di redazione indicati distintamente nell’ambito della stessa circolare –di determinare il contenuto dei propri “comunicati” anche richiamando quello di atti della stessa Fnsi. In altre parole che la provenienza di una comunicazione della Fnsi, non sia sufficiente (in mancanza di un’istanza proveniente dalla stessa Federazione) per la sua pubblicazione “sui mezzi di informazione di tutto il territorio nazionale” non significa che essa debba essere (viceversa) ostativa alla sua pubblicazione “sulle pubblicazioni dell’Azienda” in base a legittima richiesta del comitato di redazione che ne abbia fatto proprio il contenuto’.

@fnsisocial

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