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Fnsi 16 Apr 2009

Franco Siddi spiega le modifiche all'articolo 33 dell' ipotesi d'accordo Fnsi Fieg del 27 marzo 2009

Articolo 33, modifiche all'allegato D, legge 416 del 1981, prepensionamenti. Cosa dice l'ipotesi di accordo sottoscritta da Fnsi e Fieg il 27 marzo scorso? Lo spiega il Segretario generale della Fnsi Franco Siddi.

Articolo 33, modifiche all'allegato D, legge 416 del 1981, prepensionamenti. Cosa dice l'ipotesi di accordo sottoscritta da Fnsi e Fieg il 27 marzo scorso? Lo spiega il Segretario generale della Fnsi Franco Siddi.

Questo è il vecchio articolo 33 del Contratto (Limiti di età) Art. 33. LIMITI DI ETÀ Il giornalista che abbia raggiunto il 60° anno di età ed una anzianità di servizio presso la stessa azienda di almeno tre anni, ha diritto di chiedere la risoluzione del rapporto con il pagamento delle indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto e indennità di mancato preavviso). Ove, dopo tale risoluzione, egli fosse riassunto presso la stessa azienda giornalistica, conserverà il diritto al trattamento previsto dal contratto giornalistico; peraltro, in caso di risoluzione del nuovo rapporto non dovuta a fatto o a colpa del giornalista così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, egli avrà diritto a conseguire il trattamento di fine rapporto (vedasi anche allegato G) previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 per il servizio prestato durante il nuovo rapporto, oltre ad una indennità d’importo pari ad un sesto di quella prevista dal primo paragrafo dell’art. 27. L’azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia raggiunto il 65° anno di età oppure anche prima di tale limite quando abbia compiuto il 60° anno di età ed abbia conseguito complessivamente un’anzianità contributiva previdenziale di 33 anni, esclusi i versamenti volontari.Il requisito anagrafico del 60° anno di età è elevato: - al 61° anno di età per il periodo 1° luglio 2001-31 dicembre 2002; - al 62° anno di età per il periodo 1° gennaio 2003-30 giugno 2004; - al 63° anno di età per il periodo 1° luglio 2004-31 dicembre 2005; - al 64° anno d età per il periodo 1° gennaio 2008-30 giugno 20007; - al 65° anno d età per i periodi successivi. Fermo restando per i prepensionamenti l’applicabilità dell’art. 37 della legge n.. 416/1981, l’azienda, nei casi di crisi aziendale per i quali risultino attivabili le disposizioni di cui al punto 3 del protocollo di consultazione sindacale ovvero nei casi di esuberanze di giornalisti conseguenti all’adozione di piani di trasformazione tecnologica che comportino la richiesta dello stato di crisi ai sensi dell’art. 35 della legge n. 416/1981, potrà risolvere il rapporto di lavoro anche nei confronti dei giornalisti che abbiano conseguito complessivamente un’anzianità contributiva previdenziale di 30 anni e risultino in possesso del requisito anagrafico per avere diritto alla liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia. Nota a verbale La FIEG e la FNSI si impegnano a verificare l’andamento del regime disposto dal 3° e 4° comma dell’articolo al fine di accertarne l’equa corrispondenza agli interessi delle parti.. Tale verifica verrà effettuata al termine del periodo di vigenza contrattuale ART. 33 (PARTE INNOVATA) ….omissis…. L’azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia raggiunto il 65 anno di età. Fermo restando per i prepensionamenti l’applicabilità dell’art. 37 della legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, l’azienda nei casi di crisi aziendale per i quali risultino attivabili le disposizioni di cui al punto 3 del Protocollo di consultazione sindacale (allegato D), che comportino la richiesta dello stato di crisi ai sensi degli art. 35 e seguenti della legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà risolvere il rapporto di lavoro anche nei confronti dei giornalisti che abbiano conseguito complessivamente un’anzianità contributiva previdenziale di 35 anni e risultino in possesso del seguente requisito anagrafico: - 2009 anni 59 - 2010 anni 60 - 2011 anni 60 - 2012 anni 61 - 2013 anni 61 - 2014 e seguenti anni 62 ECCO DUNQUE IL NUOVO ART. 33 nel testo integrale dopo le modifiche Art. 33. LIMITI DI ETÀ Il giornalista che abbia raggiunto il 60° anno di età ed una anzianità di servizio presso la stessa azienda di almeno tre anni, ha diritto di chiedere la risoluzione del rapporto con il pagamento delle indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto e indennità di mancato preavviso). Ove, dopo tale risoluzione, egli fosse riassunto presso la stessa azienda giornalistica, conserverà il diritto al trattamento previsto dal contratto giornalistico; peraltro, in caso di risoluzione del nuovo rapporto non dovuta a fatto o a colpa del giornalista così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, egli avrà diritto a conseguire il trattamento di fine rapporto (vedasi anche allegato G) previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 per il servizio prestato durante il nuovo rapporto, oltre ad una indennità d’importo pari ad un sesto di quella prevista dal primo paragrafo dell’art. 27. L’azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia raggiunto il 65° anno di età. Fermo restando per i prepensionamenti l’applicabilità dell’art. 37 della legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, l’azienda nei casi di crisi aziendale per i quali risultino attivabili le disposizioni di cui al punto 3 del Protocollo di consultazione sindacale (allegato D), che comportino la richiesta dello stato di crisi ai sensi degli art. 35 e seguenti della legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà risolvere il rapporto di lavoro anche nei confronti dei giornalisti che abbiano conseguito complessivamente un’anzianità contributiva previdenziale di 35 anni e risultino in possesso del seguente requisito anagrafico: - 2009 anni 59 - 2010 anni 60 - 2011 anni 60 - 2012 anni 61 - 2013 anni 61 - 2014 seguenti anni 62 Nota:Ieri (vecchio contratto e fino al 2005) si diceva che, in caso di crisi aziendale per cui siano attivabili le procedure di consultazione sindacale (legge 416 e allegato D del contratto), “l’azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro anche nei confronti dei giornalisti che abbiano conseguito complessivamente un’anzianità di 30 anni e risultino in possesso del requisito anagrafico per la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia. Oggi cambia l’anzianità contributiva: non 30 anni di contributi complessivi ma, ferme restando le procedure dello stato di crisi, 35 anni di contributi secondo le nuove tabelle per la pensione di anzianità ( riportate in colore verde).. Le condizioni migliorano per il giornalista (peraltro, nel frattempo, tra un contratto e l’altro, è stata cancellata l’opzione della pensione di anzianità anticipata) perché si prevede che l’azienda possa (non debba) risolvere il rapporto, una volta espletate le procedure dello stato di crisi (verifica in sede sindacale dei piani, indicazione dei criteri di individuazione delle “eccedenze”, che alla fine devono essere certificate da un decreto del ministero e lavoro (come ora) con i giornalisti che abbiano maturato il requisito alla pensione piena di anzianità. Tale requisito porta in alto l’asticella contributiva rispetto al precedente contratto. In ogni caso va ricordato che, in caso di stato di crisi, l’accesso al prepensionamento, per chi non abbia maturato i requisiti per una pensione intera, è previsto da leggi e regolamenti per chi abbia almeno 18 anni di contributi e non meno di 58 anni di età. Per questo casi è previsto uno scivolo massimo di 5 anni di contribuzione (ossia massimo 5 anni in più di contributi), ma con limite a 30 anni totali, su cui calcolare la pensione. Sempre in questi casi (ce ne sono: gli ultimi alla Gazzetta del Mezzogiorno, penultimo decreto di prepensionamenti del 2008), il giornalista così prepensionato subirà inoltre una decurtazione decrescente della misura della pensione (dal 26% circa se mancano 7 anni), che si riduce allo 0 solo 65° anno di età. Tutto questo non è cambiat o (c’è un impegno comune a migliorare le cose con modifiche al regime delle prestazioni se ci saranno le condizioni economiche per poterle fare) Quanto alle procedure ECCO COSA DICEVA I VECCHI PUNTI 3 e 4 dell’Allegato D) (Consultazione sindacale nei casi di crisi aziendale) 3) In rapporto alle eccedenze occupazionali risultanti le parti verificheranno, nell’ordine, le possibilità di applicazione dell’art. 33 del c.n.l.g. e di attivazione dei prepensionamenti ai sensi dell’art. 37 della legge 416/1981 (con particolare riferimento al 1° e 2° comma), nonché le occasioni di mobilità nell’ambito di altre testate pubblicate dalla stessa azienda editoriale. 4) È di competenza del direttore, tenute presenti le esigenze aziendali e sentite le osservazioni del comitato di redazione, procedere alla composizione del nuovo organico di cui ai punti 1, 2 e 3 individuando i giornalisti per i quali l’azienda richiederà l’applicazione della Cassa Integrazione Guadagni (CIGS). Il direttore comunicherà i criteri in base ai quali ha proceduto alla suddetta individuazione. Ecco cosa dicono i nuovi testi Allegato D (PROTOCOLLO DI CONSULTAZIONE SINDACALE) …omissis…. 3) In rapporto alle eccedenze occupazionali risultanti le parti verificheranno, nell’ordine, le possibilità di applicazione dell’art 33 del CNLG e di attivazione dei prepensionamenti ai sensi dell’art 37 della legge 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni. Sulla base di tali eccedenze i giornalisti che risultino in possesso dei requisiti per il predetto prepensionamento saranno collocati in CIGS. Saranno altresì verificate le occasioni di mobilità nell’ambito di altre testate pubblicate dalla stessa azienda editoriale. 4) Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 3 è di competenza del direttore…………omissis. (ossia; riprendendo dal vecchio articolo: tenute presenti le esigenze aziendali e sentite le osservazioni del comitato di redazione, procedere alla composizione del nuovo organico di cui ai punti 1, 2 e 3 individuando i giornalisti per i quali l’azienda richiederà l’applicazione della Cassa Integrazione Guadagni (CIGS). Il direttore comunicherà i criteri in base ai quali ha proceduto alla suddetta individuazione. Va osservato che “le eccedenze” debbono risultare dalla consultazione sul piano di ristrutturazione per la tipologia di crisi aziendale proposta. Il passaggio in Cigs (transito non sempre necessario) è previsto dalla legge. E tocca al direttore sulla base dei risultati della consultazione sindacale (punto 4) individuare i giornalisti per i quali l’azienda richiederà la Cassa integrazione guadagni straordinaria. UN AUTOMATISMO CON UN PIANO DI CRISI SOLO PRESENTATO NON ESISTE. E UN’AZIENDA , IN ASSENZA DEI PASSAGGI INDICATI, NON PUO’, D’UFFICIO, PREPENSIONARE NESSUNO..

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