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Fnsi 17 Gen 2008

Finanziaria 2008, “contribuenti minimi” (sotto i 30.000 euro), istruzioni per l’uso dal fiscalista della Fnsi

Come è noto la Legge Finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007 n. 244) ha introdotto un regime di facilitazioni per i cosidetti “contribuenti minimi”, ritenendo tali tutti i soggetti che nella attività libero professionale hanno conseguito compensi ragguagliati ad anno non superiori a 30.000 euro. Le predette disposizioni trovano, di conseguenza, applicazione anche nei confronti di tutti i giornalisti, siano essi professionali o collaboratori (professionisti o pubblicisti) che svolgono attività giornalistica autonoma in qualità di liberi professionisti. Pubblichiamo una nota esplicativa in merito all’applicazione della normativa di legge dell’avvocato Andrea Di Segni, fiscalista della Federazione Nazionale della Stampa.

Come è noto la Legge Finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007 n. 244) ha introdotto un regime di facilitazioni per i cosidetti “contribuenti minimi”, ritenendo tali tutti i soggetti che nella attività libero professionale hanno conseguito compensi ragguagliati ad anno non superiori a 30.000 euro. Le predette disposizioni trovano, di conseguenza, applicazione anche nei confronti di tutti i giornalisti, siano essi professionali o collaboratori (professionisti o pubblicisti) che svolgono attività giornalistica autonoma in qualità di liberi professionisti. Pubblichiamo una nota esplicativa in merito all’applicazione della normativa di legge dell’avvocato Andrea Di Segni, fiscalista della Federazione Nazionale della Stampa.

Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi – art. 1, commi da 96 a 117, della Legge Finanziaria per il 2008. Le disposizioni legislative in epigrafe hanno introdotto un regime fiscale semplificato ed agevolato per i soggetti la cui attività di impresa, artistica o professionale, rientri nella normativa stessa. Tale normativa, peraltro, non è nel suo complesso facilmente riassumibile nei numerosi dettagli in cui si articola, cosicché le presenti note debbono essere considerate una illustrazione di massima con esplicito invito, a chi dovesse rientrare nella categoria, ad approfondire la tematica in base alla propria specifica situazione. Il nuovo regime fiscale, innanzitutto, si rende applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2008, cosicché i contribuenti in esso rientranti possono avvalersene senz’altro fin da inizio anno. Per una organica esposizione della materia, essa verrà articolata nei seguenti differenti paragrafi. Condizioni di accesso Il regime è riservato esclusivamente (nella fattispecie che qui interessa) alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e dunque a lavoratori autonomi i cui ricavi o compensi nell’anno solare precedente non hanno ecceduto gli € 30.000,00, come calcolati in base agli artt. 54 e da 57 a 85 del T.U.I.R. Nel calcolo del limite predetto, peraltro, non si deve tener conto degli importi indicati in dichiarazione per adeguamento agli studi di settore o ai parametri. Ulteriori condizioni sono: 1) non aver effettuato operazioni di cessione all’esportazione o assimilate, ovvero servizi internazionali o connessi, né operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino; 2) non aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaborazioni di alcun tipo; 3) non aver corrisposto utili di partecipazione ad associati con apporto costituito da solo lavoro; 4) non aver acquistato, anche tramite contratti di appalto o di locazione, nei tre anni precedenti, beni strumentali di valore complessivo superiore ad € 15.000,00, ivi includendo anche acquisti da soggetti non titolari di partita IVA. Come per altri casi, relativamente a beni strumentali utilizzati promiscuamente, il loro valore viene calcolato pari al 50% del corrispettivo. Coloro che possiedono i precisati requisiti potranno dunque senz’altro avvalersi delle nuove disposizioni, ricordando peraltro che se nell’anno precedente l’attività ha avuto inizio nel corso dell’anno stesso, il limite degli € 30.000,00 deve essere ragguagliato in proporzione. Per quanto sin qui detto è chiaro dunque che non potranno viceversa avvalersi del regime in esame i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ancorché ivi svolgano la loro attività, né coloro che già si avvalgono di regime speciali di determinazione dell’IVA. Parimenti il regime risulta non applicabile per coloro che, oltre ad esercitare la loro attività in forma individuale, nel contempo partecipano anche a società di persone, ad associazioni professionali, ovvero a società a responsabilità limitata con ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale. Ingresso ed uscita dal regime Per quanto detto, i contribuenti che già esercitavano la loro attività nel 2007 e che dispongono dei requisiti sopra elencati, ovvero già rientravano nel regime dei contribuenti minimi in franchigia di cui all’art. 32-bis della Legge IVA, possono senz’altro iniziare automaticamente ad avvalersi del nuovo regime senza necessità di alcuna formale comunicazioni né in via preventiva né in via successiva ovvero in sede di dichiarazione annuale. In particolare i soggetti già in regime di franchigia che avevano ricevuto lo speciale numero di Partita IVA potranno continuare ad avvalersene. Inoltre anche i soggetti che nell’anno 2007, pur avendo i requisiti per applicare il regime di franchigia, avevano optato per il regime ordinario, potranno utilizzare immediatamente il nuovo regime pur non avendo maturato il triennio minimo richiesto per la revoca dell’opzione. I contribuenti che invece iniziano l’attività nel corso del 2008, se ritengono di poter rientrare nel nuovo regime, dovranno farne menzione nella dichiarazione di inizio attività, anche se al momento il modulo di comunicazione aggiornato non è allo stato ancora disponibile ed il modulo esistente dovrà essere compilato con particolari accorgimenti. Per quanto riguarda l’uscita dal regime semplificato, esso potrà intervenire per due motivi: a) per decisione del contribuente che verrà manifestata per comportamenti concludenti quali ad esempio l’applicazione dell’IVA sulle proprie fatture ovvero l’esercizio del diritto di detrazione dell’imposta dagli acquisti. Naturalmente l’uscita dal regime comporterà l’obbligo di porre in essere tutti gli adempimenti contabili ed extra contabili dai quali erano esonerati ivi compreso l’obbligo di comunicare l’opzione per il regime ordinario in sede di prima dichiarazione annuale presentata successivamente alla scelta. Effettuata però l’opzione, essa dovrà essere mantenuta per almeno un triennio, dopo il quale essa verrà rinnovata solo di anno in anno fino a quando il contribuente non deciderà eventualmente di ritornare nel regime agevolato. Peraltro solo per l’anno 2008 è prevista la possibilità di revocare l’opzione per il regime ordinario senza il rispetto del limite triennale e dunque già dall’anno 2009, salvo l’obbligo di comunicare il mutamento di indirizzo unitamente alla dichiarazione dei redditi; b) per disposizione di legge, il che potrà accadere, ad esempio, per il venir meno di uno solo dei requisiti richiesti e sopra elencati. Tale evento comporta che il regime cessa di avere efficacia dall’anno successivo a quello in cui sono venuti a mancare i requisiti, a meno che i ricavi dell’anno non superino gli € 45.000,00, nel qual caso il regime cessa di avere applicazione nello stesso anno ed il contribuente dovrà dunque porre in essere tutti gli ordinari adempimenti contabili ed extra contabili con effetto retroattivo e dunque ricalcolando mediante scorporo l’IVA dovuta sui compensi e quella detraibile sugli acquisti. Numerosi adempimenti conseguono alla fuoriuscita dal regime e, se essi dal punto di vista logico sono tutti improntati alla ricostruzione della posizione tributaria fin da inizio anno, appare qui troppo complesso elencarli ed illustrarli. Il regime potrà inoltre venir meno dall’anno successivo a quello in cui è divenuto definitivo un avviso di accertamento che attesti la mancanza dei requisiti necessari, ovvero nello stesso anno in cui ciò accade qualora l’accertamento attesti un ammontare di compensi superiore ad € 45.000,00. A seguito di ciò si renderà applicabile il regime ordinario per i successivi tre anni. Semplificazioni del regime Tali semplificazioni riguardano sia l’IVA che le imposte sul reddito: a) Per quanto riguarda l’IVA, i contribuenti sono interamente dispensati dall’osservare la relativa normativa formale e sostanziale e dunque gli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta, di registrazione delle fatture e dei corrispettivi nonché degli acquisti, di tenuta dei registri e dei documenti, fatta eccezione per la conservazione delle fatture di acquisto, nonché dalla presentazione della dichiarazione annuale e dall’invio degli elenchi clienti e fornitori. Gli unici adempimenti richiesti sono quello di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto, quello di emissione di fatture recanti l’annotazione: “operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, della Legge Finanziaria per il 2008”, e quello di versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo nei casi di acquisti intracomunitari con integrazione di fattura o di operazioni soggette a riverse charge. Naturalmente, a fronte di ciò, i contribuenti minimi non potranno esercitare il diritto di rivalsa né detrarre l’IVA assolta sugli acquisti, mentre per quanto riguarda le cessioni nei confronti di altri soggetti della Comunità Europea, tali cessioni dovranno essere considerate anch’esse senza diritto di rivalsa e la relativa fattura dovrà recare la dizione: “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41, comma 2-bis del D. L. 30/08/1993 n. 331” . Particolari disposizioni, anch’esse non illustrabili nel presente contesto, regolano la liquidazione dell’IVA relativa ad operazioni effettuate in precedenti anni di imposta ma i cui effetti ricadono nel primo anno di applicazione del regime semplificato. b) Per quanto riguarda le imposte sul reddito, i contribuenti minimi sono parimenti esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, dalla presentazione dei dati relativi agli studi di settore ed ai parametri, essendo unicamente obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi. Essi debbono inoltre tenere uno o più conti correnti bancari e/o postali nei quali obbligatoriamente far confluire tutte le entrate e prelevare le somme per i pagamenti della loro attività. Inoltre i compensi non possono essere incassati in contanti laddove superiori all’importo di € 100,00. Tali conti, comunque, possono operare anche per le altre esigenze personali e familiari. Vale ancora per i contribuenti minimi la totale esenzione dall’IRAP e da ogni dichiarazione la riguardo. Determinazione agevolata del reddito Illustrato come, ai fini IVA, i contribuenti in esame sono considerati consumatori finali ad ogni effetto e sollevati da ogni obbligo di versamento, così come anche però da ogni possibilità di detrazione, viene qui precisato come viene determinato il reddito imponibile. Esso è costituito dalla differenza algebrica tra i ricavi ed i compensi da un lato e le spese relative all’attività dall’altro, il tutto integrato con il calcolo delle plusvalenze e delle minusvalenze relative ai beni strumentali per l’attività stessa. Nella determinazione delle poste attive e passive, viene applicato il “principio di cassa” e cioè viene considerato il momento di effettiva percezione o erogazione delle somme, indipendentemente dal fatto che la competenza economica possa essere riferita ad altri periodi di imposta. Particolari disposizioni regolano la cessione di beni strumentali acquistati in periodi precedenti a quello di entrata in vigore del nuovo regime, così come la valorizzazione della rimanenza di merci. Da notare che dal reddito come sopra determinato sono detraibili i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge: essi dovranno essere dedotti in via prioritaria dal reddito di lavoro autonomo e, per la parte eventualmente non capiente, dal reddito complessivo del contribuente. Sul reddito come sopra determinato viene applicata un’unica imposta sostitutiva di ogni altra, ivi comprese le addizionali regionali e comunali, pari al 20%. Il reddito così tassato non concorre alla formazione del reddito complessivo, cosicché si configura una sorta di tassazione separata. Viceversa sia il reddito relativo all’attività soggetta al regime semplificato che il restante reddito complessivo rilevano congiuntamente ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre il primo dei due non potrà essere tenuto in considerazione ai fini del riconoscimento delle ulteriori detrazioni di cui all’art. 13 del T.U.I.R. Particolari disposizioni, anch’esse molto specifiche, riguardano il trattamento di componenti positivi e negativi di reddito riferite ad esercizi precedenti la cui tassazione o deduzione è stata rinviata, così come anche il trattamento fiscale delle perdite di anni precedenti. Altre disposizioni regolano il regime transitorio tra la disciplina pre-vigente e quella attuale, così come ovviamente gli aspetti sanzionatori, per i quali resta applicabile l’usuale normativa (D. L. 471/97 e 472/97), dovendosi sottolineare che anche per i contribuenti minimi vale l’istituto del ravvedimento, ovviamente ricorrendone i presupposti. Ancora da rilevare è che le sanzioni edittali sono aumentate del 10% per i contribuenti minimi per le ipotesi di infedele dichiarazione sia dei requisiti e delle condizioni per accedere al regime agevolato sia del venir meno di tali requisiti e condizioni al fine di continuare ad avvalersi di del regime agevolato, nel caso in cui il maggior reddito accertato superi il 10% di quello dichiarato. Versamenti di imposta ed acconti Il versamento delle imposte per i contribuenti minimi avviene secondo le modalità telematiche già in vigore. Per quanto riguarda l’acconto di imposta da versare nel corso del 2008, esso dovrà essere calcolato avendo riguardo all’imposta dovuta evidenziata nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2007 e dunque senza tener conto delle agevolazioni derivanti dal nuovo regime.

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