Con una recente pronuncia – ordinanza n. 21470 del 6 ottobre 2020 – la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione del cumulo pensione-reddito nell'ambito del regime dell'Inpgi disponendo la restituzione al pensionato che aveva promosso il giudizio delle quote trattenute in applicazione dell'articolo 15 del regolamento dell'Ente.
«Il Collegio Giudicante – si legge in un post pubblicato su InpgiNotizie.it – ha richiamato la precedente sentenza della Corte di Cassazione n. 19573 del 19 luglio 2019, che costituisce l'unico precedente orientato in tal senso in uno scenario complessivo nel quale la stessa Sezione Lavoro ha invece assunto un orientamento che conferma l'efficacia e la legittimità delle norme in materia di cumulo tra pensione e reddito previste dal Regolamento dell'Istituto. Orientamento confermato tra l'altro in ben cinque sentenze della Corte di appello, passate già in giudicato».
Pertanto, rileva l'Inpgi, la recente ordinanza «spiega i suoi effetti limitatamente al caso concreto e quindi dalla stessa non deriva e non può derivarne alcun generalizzato effetto abrogativo o disapplicativo della relativa norma Regolamentare interna (art. 15), che continua quindi a trovare piena applicazione».
Entrando nel merito della questione, l'Istituto osserva poi che «la disciplina sul cumulo pensione-reddito per gli enti pubblici prevede che gli enti privatizzati, sulla base dell'autonomia loro attribuita del decreto legislativo 509/94, possano adottare regole diverse da quelle previste per la generalità degli enti pubblici. La ratio della norma, quindi, è quella di attuare correttamente i principi della privatizzazione che, nel disporre la trasformazione degli enti e delle casse di previdenza di professionisti in soggetti giuridici privati, riconosce ad essi il potere di disciplinare in autonomia la materia dei contributi e delle prestazioni, in funzione della preminente esigenza di garantire gli equilibri finanziari».
Anche la giustizia amministrativa, aggiunge l'Ente, «ha riconosciuto la sussistenza di una autonomia regolamentare dell'Inpgi nel disciplinare la materia previdenziale, tenuto conto del processo di "sostanziale delegificazione" post-privatizzazione, alla stregua del quale la legittimità dei relativi provvedimenti deliberativi adottati dall'Inpgi va valutata tenendo conto della finalità dell'atto ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine. Condizione questa ampiamente rispettata anche nella delibera che ha disciplinato presso l'Inpgi il regime di parziale cumulabilità della pensione con reddito da lavoro».
Per queste ragioni, conclude l'Inpgi, «tenuto conto dei precedenti orientamenti confermativi della fondatezza e legittimità della misura dettata dal richiamato articoli 15 del Regolamento, l'Istituto continuerà ad applicarne puntualmente la disciplina».