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Fnsi 11 Mar 2004

Circolare Inpdap: “Ai giornalisti uffici stampa pubblici obbligatorio il versamento all'Inpgi”

Circolare Inpdap: “Ai giornalisti uffici stampa pubblici obbligatorio il versamento all'Inpgi”

Circolare Inpdap: “Ai giornalisti uffici stampa pubblici obbligatorio il versamento all'Inpgi”

I giornalisti alle dipendenze della Pubblica Amministrazione devono essere obbligatoriamente iscritti, ai fini pensionistici, all'INPGI (l'Istituto di Previdenza dei giornalisti italiani). E' il contenuto di una recente circolare emanata dall'INPDAP a tutte le sue strutture periferiche, nella quale si precisa che l'obbligo di iscrizione all'INPGI, con decorrenza dal 1B0 gennaio 2001, vale per tutti i giornalisti assunti alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, a tempo determinato o indeterminato, pubblicisti o professionisti, in presenza di un duplice requisito: - affidamento di incarico di natura giornalistica o svolgimento di attività riconducibile alla professione giornalistica; - iscrizione all'albo di categoria. I praticanti giornalisti sono obbligatoriamente iscritti, ai fini pensionistici, presso l'INPGI, purché l'assunzione sia avvenuta direttamente con affidamento di incarico di natura giornalistica. Ovviamente, al venir meno del requisito dello svolgimento dell'attività giornalistica, rivivrà l'obbligo di iscrizione all'Istituto di previdenza di appartenenza. Queste norme sono state riepilogate dall'INPDAP nella sua nota, a seguito di alcuni chiarimenti emanati dal ministero del Lavoro il quale ha affermato, su precisa richiesta di parare, che l'obbligo di iscrizione all'INPGI ricorre non solo per i giornalisti pubblicisti, come sembrava all'inizio,ma anche per i professionisti: non conta infatti, in questo senso, la contrattazione collettiva applicabile ai singoli soggetti. Unico requisito richiesto è dato dalla natura dell'attività espletata, che deve essere giornalistica. L'INPDAP si sta ora attrezzando per definire,con la maggiore tempestività possibile, i termini e le modalità per il trasferimento all'INPGI dei contributi pensionistici dei giornalisti delle amministrazioni pubbliche, che finora sono confluiti presso di lui. Al periodo oggetto di trasferimento (1B0 gennaio 2001 - 31/12/2003) non sono applicate le sanzioni civili considerato che, in assenza di diversa indicazione sull'esatto titolare della contribuzione fino alla data di emanazione del chiarimento ministeriale, le amministrazioni pubbliche hanno provveduto in buona fede all'adempimento presso l'INPDAP. (AGI)

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