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Inpgi 28 Gen 2006

Le nuove regole per la totalizzazione dei periodi contributivi per gli iscritti all'Inpgi

Lo scorso 19 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva un decreto legislativo in materia di “totalizzazione dei periodi assicurativi”, il quale sarà presto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e interesserà anche gli iscritti all’Inpgi

Lo scorso 19 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva un decreto legislativo in materia di “totalizzazione dei periodi assicurativi”, il quale sarà presto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e interesserà anche gli iscritti all’Inpgi

Come è noto, con il termine “totalizzazione” si definisce la possibilità di poter far fruttare, al termine del percorso lavorativo, tutti i periodi contributivi maturati presso Enti diversi, senza doverli ricondurre (spesso in modo oneroso) presso un unico Istituto. E rendendo quindi possibile che ogni Ente corrisponda all’interessato la porzione di pensione maturata in base ai contributi versati e con il sistema di calcolo in vigore in ciascun Istituto. Le regole oggi in vigore per la totalizzazione all’Inpgi Prima di illustrare le novità contenute nel decreto legislativo è opportuno descrivere quel che in materia di totalizzazione già oggi è possibile all’Inpgi, per poter richiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia o della pensione di anzianità. Ricordando inoltre che i requisiti minimi per poter accedere all’una o all’altra oggi sono i seguenti: 1) pensione di vecchiaia – Almeno 20 anni di contributi e 65 anni di età per gli uomini, mentre per le donne il requisito anagrafico scende a 60 anni; 2) pensione di anzianità – Almeno 35 anni di contributi e 57 anni di età, senza distinzione di sesso, oppure almeno 39 anni di contributi, a prescindere dall’età. Già oggi dunque (prima cioè che entri in vigore il decreto legislativo attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) per maturare il requisito alla pensione è possibile sommare (totalizzare) i contributi Inpgi nel modo seguente: Pensione di vecchiaia – Contributi Inpgi 1 (Gestione principale) sommati a quelli maturati presso altri Enti sostitutivi o esclusivi (Inps, Enpals, ex-Inpdai, Inpdap) nonché a quelli versati alla Gestione separata (Inpgi 2), a patto che i periodi di versamento non siano coincidenti. Pensione di anzianità – Contributi Inpgi 1 (Gestione principale) sommati a quelli versati all’Inps, purché non coincidenti. Queste norme, che rimarranno in vigore anche in futuro senza subire variazioni, prevedono che ogni Ente calcoli la sua quota di pensione e provveda al pagamento. Che cosa cambierà con il nuovo decreto Il decreto legislativo approvato lo scorso 19 gennaio estende le possibilità di totalizzazione, prevedendo che possano essere sommati periodi contributivi di almeno sei anni ciascuno. In tal caso sarà possibile cumulare i contributi anche nel modo seguente: Pensione di vecchiaia – Potranno essere cumulati i contributi dell’Inpgi 1 (Gestione principale), dell’Inpgi 2 (Gestione Separata), delle Casse privatizzate dei liberi professionisti (avvocati, agronomi, architetti, commercialisti, medici, eccetera), della Gestione separata Inps. Requisito indispensabile, anche per le donne, sarà però di aver compiuto 65 anni. Pensione di anzianità – Potranno essere cumulati i contributi dell’Inpgi 1 (Gestione principale), dell’Inpgi 2 (Gestione separata), delle Casse privatizzate dei liberi professionisti, della Gestione separata Inps. In queste fattispecie, tuttavia, la norma stabilisce che debbano essere raggiunti almeno 40 anni di contributi. In entrambi i casi appena descritti (pensione di vecchiaia o di anzianità) il decreto stabilisce che il calcolo di ogni “fetta” di pensione sia eseguito dall’Ente di riferimento, e che il totale sia pagato interamente dall’Inps. E’ evidente che la novità di maggiore interesse per i giornalisti riguarda la possibilità di cumulare, per ottenere la pensione di anzianità, contributi raggiunti all’Inpgi 1 e all’Inpgi 2, pur con l’obbligo di periodi minimi di 6 anni. *********** Come si è detto il decreto legislativo entrerà in vigore non appena sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma sarà immediatamente applicabile soltanto agli iscritti che abbiano maturato all’Inpgi 1 almeno 20 anni di contributi, grazie ad una norma di salvaguardia la quale prevede che chi si trova in questa condizione (20 anni di contributi presso una medesima Gestione) abbia il calcolo della quota di pensione determinato con i criteri applicati nella Gestione medesima. Per tutti gli altri colleghi bisognerà invece attendere in quanto il decreto risulta oggi di impossibile applicazione e comunque peggiorativo per gli iscritti al nostro Istituto. Di “impossibile applicazione” in quanto l’art. 4 del decreto prevede che “per gli Enti previdenziali privatizzati ai fini del montante contributivo si considerano i contributi soggettivi versati dall’iscritto….”. Questa realtà (contributi soggettivi) è corrispondente al vero per gli iscritti all’Inpgi 2. Ma per i giornalisti che fanno parte della Gestione principale dell’Inpgi (Inpgi 1) la regola così descritta non può valere, in quanto essi non versano “contributi soggettivi” (10% di quanto fiscalmente dichiarato nell’anno per attività giornalistica autonoma) bensì contributi Ivs più pesanti calcolati sulla busta paga mensile (20,28% a carico del datore di lavoro e 8,69% a carico del giornalista dipendente). E’ dunque indispensabile che la norma precisi chiaramente il percorso (semplice, ma differente) che dovrà essere seguito in questi casi. Si è detto anche “comunque peggiorativo” in quanto lo stesso articolo prevede che per coloro che dispongono di meno di 20 anni di contributi versati presso lo stesso Ente, “la misura del trattamento sia determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo…”, mentre all’Inpgi 1 il sistema è ancora quello retributivo che, pur con le modifiche apportate con la recente riforma, è pur sempre più conveniente. Entrambe queste osservazioni erano già state a suo tempo rappresentate al Ministero del Lavoro, ma purtroppo non tenute nel debito conto. Di recente, dunque, si è provveduto a far presente allo stesso Ministero la inapplicabilità della norma – così come è stata approvata – all’Inpgi 1, sollecitando le indispensabili modifiche. Gabriele Cescutti, Presidente dell'Inpgi

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