Articolo 3
La FNSI ha i seguenti compiti: (...omissis...)
f) perseguire la pari dignità fra tutti i giornalisti; tutelare gli interessi professionali, contrattuali, previdenziali e assistenziali dei giornalisti lavoratori autonomi, anche attraverso la Commissione per il lavoro autonomo chiamata ad operare come supporto della Giunta Esecutiva e della Segreteria Nazionale, per una concreta attuazione nei loro confronti di quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) e nell'art.36 comma 1 della Costituzione; favorire la partecipazione dei lavoratori autonomi nell’attività del Sindacato e negli organismi anche dirigenti ed esecutivi della Fnsi;
Art.37
La Commissione nazionale per il lavoro autonomo opera nell'ambito della Federazione Nazionale della Stampa e d'intesa con la Giunta esecutiva al fine di favorire la tutela professionale, sindacale e previdenziale dei giornalisti lavoratori autonomi.
Art. 38
La Commissione nazionale per il lavoro autonomo ha il compito specifico di:
a) monitorare permanentemente il numero, le condizioni di lavoro e di equo compenso dei giornalisti autonomi;
b) individuare gli strumenti di assistenza sindacale, legale e previdenziale idonei a migliorare le condizioni di lavoro dei giornalisti autonomi;
c) operare come supporto della Giunta Esecutiva e della Segreteria Nazionale nelle attività di tutela dei lavoratori autonomi attraverso:
- la promozione di iniziative che favoriscano la formazione sindacale e l'aggiornamento professionale dei lavoratori autonomi;
- il collegamento e sostegno alle attività dell’Assemblea Nazionale dei lavoratori autonomi e delle Commissioni regionali per il lavoro autonomo delle Ars;
- il coordinamento con organismi omologhi per il lavoro autonomo, per la formulazione e la realizzazione di obiettivi comuni e il sostegno alle politiche a tutela del lavoro autonomo;
- l'organizzazione, la promozione e la partecipazione a incontri, dibattiti e confronti, sulle tematiche oggetto dei suoi scopi e obiettivi;
- la promozione di eventuali conferenze di servizio o incontri allargati ai responsabili delle Commissioni regionali per il lavoro autonomo, ai componenti i direttivi regionali, i comitati di redazione, gli organismi di categoria ed i gruppi di specializzazione della Fnsi.
Art. 39
La Commissione nazionale per il lavoro autonomo è costituita da un Presidente, da due rappresentanti per le Associazioni di Roma e Milano e da un rappresentante per ciascuna delle altre Associazioni federate. La Commissione elegge fra i suoi membri un Coordinatore, che coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività.
I componenti della Commissione nazionale per il lavoro autonomo sono eletti dalle rispettive Assemblee regionali dei lavoratori autonomi.
Il Presidente della Commissione è nominato dalla Giunta Esecutiva della Federazione e scelto tra i componenti della Giunta stessa.
Art. 40
Il Presidente è il responsabile dell'attività della Commissione, ne convoca le riunioni, d'intesa con il Coordinatore, e riferisce sulla sua attività alla Giunta Esecutiva.
Art. 41
È istituita l'Assemblea Nazionale dei lavoratori autonomi. L'Assemblea, che deve essere rinnovata ogni quattro anni, successivamente alla sessione di insediamento del Consiglio Nazionale, è composta: da tre delegati per l'ARS del Lazio, tre per l’ARS della Lombardia, e da un delegato per ciascuna delle altre Associazioni regionali di stampa, nonché dai componenti eletti della Commissione nazionale per il lavoro autonomo. Fa parte di diritto dell'Assemblea il Presidente della Commissione nazionale per il lavoro autonomo.
I componenti dell'Assemblea Nazionale sono eletti dalle Assemblee regionali.
L'Assemblea Nazionale è convocata in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità dal Segretario Generale, su richiesta del Presidente della Commissione.
L'Assemblea Nazionale ha il compito di:
a) integrare con il Coordinatore della Commissione nazionale per il lavoro autonomo e tre rappresentanti le Commissioni nazionali per le trattative contrattuali;
b) approfondire le tematiche inerenti la specifica attività professionale dei lavoratori autonomi sulla base delle indicazioni della Commissione.
Art. 42
Nell'ambito di ciascuna Associazione regionale di stampa deve essere costituita una Commissione regionale per il lavoro autonomo, eletta dall'Assemblea regionale dei giornalisti lavoratori autonomi.
La Commissione ha come responsabile un Presidente, nominato dal Consiglio direttivo dell’Associazione, al quale si affianca un Coordinatore, che lo coadiuva nello svolgimento delle attività. Coordinatore della Commissione è di diritto l’eletto più votato alla Commissione nazionale lavoro autonomo. Qualora questi fosse nominato Presidente della Commissione regionale, la stessa procederà all’elezione di un Coordinatore.
Il numero dei componenti della Commissione regionale è definito con delibera dai rispettivi Consigli direttivi dell'ARS.
Presidente e Coordinatore, tra gli altri compiti, devono mantenere attivi i contatti con gli organismi federali di rappresentanza del lavoro autonomo.
La Commissione può essere coinvolta dall’Assostampa nelle problematiche e vertenze inerenti il lavoro autonomo.
L’Assemblea regionale dei giornalisti lavoratori autonomi dev'essere convocata almeno una volta all’anno, in raccordo con la Commissione regionale e con il Presidente e il Coordinatore della Commissione nazionale per il lavoro autonomo.
Art. 43
Nell'Assemblea nazionale e nelle Assemblee regionali godono di elettorato attivo e passivo i giornalisti iscritti alle AA.RR.SS. e all'Inpgi, che percepiscano esclusivamente o prevalentemente redditi da lavoro autonomo, che abbiano versato i contributi dovuti sul reddito dichiarato e che non usufruiscano di alcun sussidio di disoccupazione, né di trattamento pensionistico superiore al trattamento di pensione sociale.
Art. 44
Le elezioni per la composizione dell'Assemblea Nazionale e delle Assemblee regionali si svolgono secondo le modalità previste dai commi 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 dell'articolo 9 dello Statuto federale.
Art. 45
I componenti della Commissione Nazionale e delle Commissioni regionali, nonché i componenti dell'Assemblea nazionale e delle Assemblee regionali, qualora in corso di mandato perdano i requisiti di cui all'articolo 43 decadono automaticamente dall'incarico e sono sostituiti dai primi dei non eletti ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto federale.
Presidente
Claudio Silvestri
Coordinatrice
Tiziana Tavella
Membri
ANCONA - Angeletti Veronique
AOSTA - Sergi Sara
BARI - Martucci Massimiliano
BOLOGNA - Facchini Giuseppe
BOLZANO - Marsilli Chiara
CAGLIARI - Locci Maurizio
CAMPOBASSO - D'Ottavio Maurizio
FIRENZE - Marotta Assunta Valentina
GENOVA - Manna Erica
MILANO - Facchini Francesco, Ferrari Tamara
NAPOLI - Cava Maria
PALERMO - Tavella Tiziana
PERUGIA - Maggi Simona
PESCARA - Pennella Patrizia
POTENZA - Bruno Anna
REGGIO CALABRIA
ROMA - Carosi Giuliana, Massetti Simone
TORINO - De Ciero Simona
TRIESTE - Bekar Maurizio
VENEZIA - Santucci Elisa
ANCONA - Bellagamba Valeria
AOSTA - Bonserio Orlando
BARI - Fidanza Matteo
BOLOGNA - Carapellese Dora
BOLZANO
CAGLIARI - Columbu Michela
CAMPOBASSO
FIRENZE - Fontanelli Gabriele
GENOVA - Di Noia Raffaele
MILANO - Zurlo Francesca, Trinca Colonel Katia, Fenzi Adriana
NAPOLI - Russo Giovanni
PALERMO - Tripi Valerio
PERUGIA
PESCARA - Sorge Stefania
POTENZA - Bianculli Biagio
REGGIO CALABRIA
ROMA - Campo Vincenzo, Palmisano Elisabetta, Zito Giacomo
TORINO - Nicchiosini Erika
TRIESTE - Debernardi Franco
VENEZIA - Monforte Giovanni Giuseppe
Invia i tuoi quesiti a lavoroautonomo@fnsi.it o compila il form di contatto che trovi a questo link: provvederemo a risponderti nel più breve tempo possibile.
Inoltre, presso ogni Associazione di stampa sono costituite la Commissione regionale per il lavoro autonomo e l'Assemblea regionale dei lavoratori autonomi cui gli iscritti possono fare riferimento previo contatto con gli uffici territoriali.
L'elenco delle Assostampa con i relativi contatti è visionabile qui.
Uno strumento al servizio dei giornalisti e delle giornaliste che svolgono la loro attività nelle diverse forme di lavoro autonomo contemplate dall'ordinamento normativo in materia. Un servizio gratuito, fruibile sul web, pensato per offrire alle iscritte e agli iscritti alle Associazioni regionali di stampa una sorta di primo soccorso cui far riferimento per le tante concrete esigenze della vita di tutti i giorni. O meglio: una serie di servizi dedicati ai lavoratori autonomi e parasubordinati che vanno dalla consulenza e assistenza sulle questioni contrattuali, previdenziali, assistenziali e fiscali, ad un corposo e sempre aggiornato elenco di materiali utili, faq, documenti e focus di approfondimento, fino ad una raccolta delle notizie di specifico interesse per chi svolge la professione in regime di lavoro autonomo, di carattere sindacale o, ad esempio, sull'accesso ai fondi regionali ed europei aperti anche ai liberi professionisti. Questo è il nuovo Sportello lavoro autonomo pensato dalla Federazione nazionale della stampa per offrire alle colleghe e ai colleghi lavoratori autonomi assistenza, consigli, materiali utili a districarsi nelle tante vicissitudini che chi lavora fuori dalle redazioni spesso si trova ad affrontare in solitudine. Uno strumento nuovo che vuole affiancarsi al lavoro che sui territori già svolgono le Associazioni regionali di stampa e gli uffici dei fiduciari degli enti di categoria.
Lo Sportello online mette a disposizione un team di esperti, coordinati dal direttore della Fnsi e dal presidente della Commissione lavoro autonomo, pronti a fornire consulenza e assistenza in materia contrattuale, consulenza e assistenza in materia previdenziale e assistenziale, una prima consulenza e assistenza in materia legale, una prima consulenza e assistenza in materia fiscale e tributaria, fornendo alle giornaliste e ai giornalisti lavoratori autonomi i riferimenti necessari ad affrontare le tematiche di interesse, sempre con la consapevolezza di potersi rivolgere alle competenti Associazioni di stampa per gli eventuali ulteriori approfondimenti necessari.
Nelle sezioni dello sportello (visitabili navigando la sezione "Lavoro autonomo" del sito), sono archiviate e consultabili informazioni utili a risolvere buona parte dei quesiti più frequenti, compresi focus di approfondimento in continuo aggiornamento e una nutrita sezione di Faq. Chi non dovesse trovare nei materiali messi a disposizione le risposte che cerca può contattare direttamente lo sportello online compilando il form sottostante o inviando una mail a lavoroautonomo@fnsi.it con i dati anagrafici (nome, cognome, iscrizione Inpgi e iscrizione all’Assostampa*) e le domande da rivolgere agli esperti che risponderanno ai quesiti fornendo le indicazioni necessarie nel più breve tempo possibile. E, ad ogni modo, per ricevere assistenza sulle questioni di carattere sindacale, ma anche fiscale, legale, previdenziale e assistenziale, è necessario rivolgersi agli uffici dell'Associazione della stampa territoriale e dei fiduciari regionali di Inpgi e Casagit.
Federazione Nazionale della Stampa Italiana
(centralino) 06 680081
Segreteria Commissione Lavoro autonomo
lavoroautonomo@fnsi.it
I dati inviati alla Federazione nazionale della stampa italiana per usufruire dei servizi dello Sportello online verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e dal Regolamento Europeo "GDPR - General Data Protection Regulation 2016/679". Titolare dei trattamento dei dati è la Federazione nazionale della stampa italiana, Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma.
Il sindacato dei giornalisti italiani offre agli iscritti assistenza, consulenze e convenzioni attraverso le sue articolazioni sul territorio: le Associazioni regionali di stampa.
Presso ogni Assostampa vengono messi a disposizione anche dei giornalisti lavoratori autonomi una serie di servizi forniti dal personale dell'Associazione, come consulenze sul corretto inquadramento contrattuale e retributivo, o in convenzione a condizioni agevolate con professionisti esterni, come consulenze con avvocati, fiscalisti, commercialisti e consulenti del lavoro.
Presso ogni Associazione sono anche istituiti degli sportelli di assistenza e consulenza che offrono agli iscritti informazioni e sostegno nel disbrigo di pratiche relative a questioni legate a Inpgi, Casagit e ai rapporti con la sede regionale dell'Ordine dei giornalisti. Anche presso le Associazioni che non sono dotate di uno specifico sportello dedicato ai lavoratori atipici e autonomi sono comunque disponibili a dare il loro supporto i colleghi freelance delle relative Commissioni e Assemblee regionali.
Gli sportelli e i consulenti sono in genere a disposizione dei giornalisti in precisi giorni della settimana e a orari prestabiliti.
Presso ogni Associazione regionale di stampa sono di norma attive convenzioni con avvocati per la consulenza legale agli iscritti. In genere la prima consulenza con la valutazione dello specifico caso è gratuita, per istruire e seguire il procedimento si applicano condizioni agevolate, mentre, dopo la prima consulenza, il servizio di assistenza legale viene erogato ai soli iscritti in regola con le quote associative.
La consulenza di un legale consente, ad esempio, di verificare la correttezza formale e sostanziale del rapporto di lavoro atipico o autonomo e avviare processi per il riconoscimento di diritti negati e tutele previste dalla legge.
Attraverso le Associazioni Regionali, inoltre, i giornalisti condannati al pagamento di somme risarcitorie per danni relativi alla pubblicazione dei loro articoli possono ricorrere all'apposito Fondo antiquerele della Fnsi.
Ci si può recare dall'avvocato del sindacato per avere indicazioni su come ottenere pagamenti arretrati o avere assistenza in caso di querele. Anche nel caso delle consulenze con i legali conviene controllare gli orari e i giorni in cui è attivo il servizio.
Ogni Associazione regionale di stampa stipula convenzioni con i professionisti di diverse città della regione per l'assistenza fiscale dei propri iscritti: un servizio particolarmente utile e vantaggioso per i giornalisti titolari di rapporti di lavoro non dipendente.
I titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (cosiddetti parasubordinati) e i liberi professionisti (inquadrati a partita Iva in una qualsiasi forma giuridica) sono soggetti a diversi obblighi fiscali. In entrambi i casi i giornalisti atipici e autonomi, come qualunque altro lavoratore, hanno l'obbligo di presentare ogni anno la dichiarazione dei redditi. Sia che vengano retribuiti mensilmente, sia che vengano retribuiti dietro presentazione di fattura, ogni anno – in genere entro febbraio dell'anno successivo a quello per il quale si deve presentare la dichiarazione dei redditi – il committente rilascia la Certificazione Unica dei compensi percepiti nell'anno precedente da utilizzare per la dichiarazione dei redditi.
Per i titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (CoCoCo) che abbiano in essere un rapporto di lavoro, il committente funge anche da sostituto d’imposta: gli eventuali debiti o crediti nei confronti del fisco vengono saldati direttamente in busta paga. In caso di collaborazioni a partita Iva il professionista rilascia regolare fattura e al momento della dichiarazione dei redditi si applicano le norme previste dal regime contributivo applicato.
Dal 21 giugno 2022 è anche attiva la convenzione stipulata dalla Federazione nazionale della Stampa italiana con la società Effatta finalizzata ad offrire ai colleghi titolari di partita Iva iscritti ad una Assostampa una piattaforma online personalizzata, semplice e veloce, per la compilazione e l'invio di fatture elettroniche. Il servizio è fruibile registrandosi tramite il sito web dedicato (qui il link diretto).
Maggiori informazioni, ancora una volta, vanno richieste alla competente Associazione regionale di stampa.
Per conoscere le condizioni e modalità per usufruire dei vari servizi messi a disposizione ci si può recare in Assostampa o contattare la segreteria dell'associazione e fissare un appuntamento.
Qui l'elenco delle Assostampa con i relativi contatti.
Casagit è la Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani. Nasce nel 1974, cinque anni prima dell'entrata in vigore del Servizio sanitario nazionale, separando la sanità dall'Istituto di previdenza, e dal 2010 è iscritta all'Anagrafe dei Fondi sanitari sotto la competenza del Ministero della Salute. È un'associazione privata, a carattere nazionale e senza fini di lucro, istituita per volontà della Fnsi e con la condivisione di Ordine dei giornalisti e Inpgi.
La Cassa assistenziale fornisce ai giornalisti iscritti (soci) un supporto immediato in tutta una serie di interventi sanitari, basandosi su due principi cardine: quello mutualistico della ripartizione dei rischi tra i soci e quello della contribuzione non uniforme, ma commisurata alle capacità di guadagno di ciascuno.
Da settembre 2012 al tradizionale profilo contrattuale (per i dipendenti) se ne sono aggiunti altri tre dedicati ai colleghi lavoratori atipici e autonomi ai quali, come per il profilo contrattuale, possono essere iscritti anche coniugi, conviventi, figli e superstiti. In maniera differenziata in relazione al profilo prescelto, Casagit garantisce un concorso alle spese mediche sull'intero ventaglio delle prestazioni sanitarie: ricoveri, visite specialistiche, accertamenti diagnostici, cure odontoiatriche, medicinali, ticket, terapie fisiche e riabilitative, acquisto di lenti per occhiali. Caso unico nel panorama italiano la Cassa eroga direttamente, e non tramite assicurazioni, contributi per l'assistenza domiciliare ai non autosufficienti e assicura inoltre un servizio di assistenza in emergenza 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.
Presso ogni associazione regionale della Stampa è istituita una consulta territoriale della Casagit a disposizione degli iscritti.
Per venire incontro a una professione in rapida e continua evoluzione, Casagit ha adeguato la propria offerta di servizi creando dei profili dedicati ai giornalisti liberi professionisti, freelance, pubblicisti e con contratti atipici: 3 profili che offrono soluzioni differenziate, adatte a qualsiasi disponibilità economica e ad ogni esigenza di salute, studiate sulle specifiche esigenze dei lavoratori autonomi e basate su alcuni principi chiave: solidarietà sostenibile, appetibilità dell’offerta, nessuna selezione del rischio (aperta a tutti), possibilità di iscrivere anche i familiari, la dotazione di una card universale per l’accesso alla rete delle strutture convenzionate che offrono, con una partecipazione in percentuale dell’Ente alla copertura per spese, servizi di diagnostica, profilassi, riabilitazione e la corresponsione di una diaria/rimborso giornaliero in caso di ricovero ospedaliero.
I profili Due, Tre e Quattro, con contributi a partire da 300 fino a un massimo di 1500 euro l'anno, offrono una copertura interessante anche per i figli dei giornalisti non più iscritti alla Cassa e per ogni iscritto all'Ordine dei giornalisti che non abbia potuto accedere o mantenere l'adesione alla Casagit, oltre che ai collaboratori autonomi compreso chi lavora come dipendente nella pubblica amministrazione, nella stampa periodica minore e nelle emittenti radiotelevisive cui non è applicato il contratto Aeranti-Corallo.
Chi fosse interessato trova tutte le informazioni utili sul sito web della Casagit.
Oltre a fornire informazioni a chi contatta gli uffici della sede nazionale e a fornire assistenza e consulenze sui territori attraverso gli uffici e i fiduciari disponibili presso le Associazioni regionali di stampa, la Casagit ha predisposto sul suo sito una sezione informativa organizzata in un articolato corpus di Faq relative alle iscrizioni, ai cambi di profilo, ai tariffari e alle prestazioni offerte.
Sul fronte sindacale, infine, la Federazione europea dei giornalisti (Efj) cui aderisce anche la Fnsi, ha dato vita al Freelance rights expert group (Freg), il cui compito è difendere e promuovere i diritti dei freelance, con la consapevolezza che solo promuovendo i più alti standard di lavoro per i lavoratori autonomi si possono difendere i diritti e le condizioni di lavoro dei lavoratori dipendenti.
“Quello del giornalismo freelance – si legge sulla pagina dedicata dalla Efj al Freg - è un mondo molto variegato, anche a livello europeo. Il lavoro autonomo ormai non è più una forma "atipica" del lavoro: in molti Paesi la maggioranza dei giornalisti sono liberi professionisti, anche se in tanti preferirebbero il lavoro tradizionale ma sono costretti a fare i freelance o vengono inquadrati come lavoratori autonomi quando invece dovrebbero essere inquadrati come dipendenti, con quello che questo comporta in termini di retribuzioni, diritti, tutele e welfare. Molti altri giornalisti apprezzano invece la libertà, la varietà e la flessibilità del lavoro autonomo e sentono che è sempre più questo il modo naturale di lavoro per i giornalisti. La sfida del futuro dei freelance è un test per i sindacati dei giornalisti in Europa e in tutto il mondo. Contratti e tasse, formazione, diritto d'autore, standard professionali, modelli di finanziamento innovativi sono tutte questioni fondamentali per la comunità dei giornalisti freelance”.
Tra i punti qualificanti dell’azione del Freg e della Efj per i prossimi anni ci sono:
La pagina dedicata dalla Efj al Freg riporta infine, oltre ai riferimenti dei componenti del gruppo, anche i contatti e una nutrita sezione di notizie provenienti dai Paesi aderenti.
Il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi, firmato a giugno del 2014, ha sostanzialmente modificato l’accordo sul lavoro autonomo. Sono state specificate le caratteristiche che deve avere un rapporto di lavoro per essere considerato effettivamente autonomo anche per eliminare qualsiasi confusione con le collaborazioni libero-professionali (freelance) e con le collaborazioni fisse rese in regime di subordinazione (art. 2 del Cnlg).
Tra gli elementi caratterizzanti della collaborazione coordinata e continuativa di natura giornalistica vengono espressamente citati: lo svolgimento del lavoro con impegno esclusivamente personale, in totale autonomia e in assenza di assoggettamento all'eterodirezione da parte dell'editore; la continuità nel tempo delle prestazioni, consistenti nella fornitura di una pluralità di contributi informativi; la coordinazione da parte del committente per assicurare la coerenza dei contenuti informativi forniti alla linea editoriale; l'assenza di obblighi di esclusiva, fermo restando l'obbligo di osservare il rispetto della riservatezza in relazione ad informazioni relative ad attività del committente e a non svolgere attività che possano creare danno all'immagine o agli interessi specifici del committente stesso; l'esclusione dalle strutture organizzative gerarchiche aziendali, dalla relativa dipendenza gerarchica prevista nell'organizzazione del lavoro redazionale e dal potere disciplinare dell'editore; l'esclusione dall'assoggettamento a vincoli di orario, salvo il rispetto dei tempi tecnici di fornitura alle redazioni o agli uffici di corrispondenza dei contributi destinati alla pubblicazione. È inoltre previsto che il collaboratore non partecipi all'attività della redazione o delle redazioni decentrate o degli uffici di corrispondenza e non abbia accesso al sistema editoriale tranne che per l'invio dei suoi contenuti informativi. L'accordo specifica inoltre i trattamenti economici minimi per le prestazioni rese dai collaboratori coordinati e continuativi, individuati per specifiche tipologie di prodotto editoriale, i contenuti del contratto e i tempi di pagamento.
Infine, sono stati precisati alcuni altri punti importanti, quali il diritto alla firma, la copertura previdenziale integrativa e l'assicurazione infortuni, che avrà gli stessi parametri previsti per i lavoratori subordinati in presenza di infortuni professionali. L’assicurazione infortuni dei co.co.co. sarà assicurata dall'Inpgi.
L’accordo nazionale sul lavoro autonomo stabilisce, inoltre, quali debbano essere le indicazioni imprescindibili riportate nei contratti individuali di collaborazione coordinata e continuativa, che devono contenere:
All’articolo 2 dell’accordo si specifica che il corrispettivo concordato deve essere comunque liquidato entro la fine del mese successivo a quello di pubblicazione con l’emissione delle ricevute fiscali previste dalla legge, e che il costo dei mezzi organizzati resta a carico del collaboratore, salvo il rimborso delle spese preventivamente autorizzate. L’articolo 3 riguarda il diritto alla firma e prevede comunque che il direttore della testata possa introdurre negli articoli quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.
Anche nel contratto sottoscritto dalla Fnsi con Aeranti Corallo è previsto un accordo di regolamentazione del lavoro autonomo, che specifica l’obbligo e i contenuti del contratto individuale di assunzione, il diritto alla firma e la costituzione di un collegio per la conciliazione delle controversie.
A differenza di quanto previsto nell’accordo Fieg-Fnsi l’accordo Aeranti Corallo-Fnsi prevede anche la copertura assicurativa a favore dei collaboratori coordinati e continuativi per eventuali danni, cui fossero chiamati a rispondere in sede civile, a seguito di azioni giudiziarie di risarcimento correlate agli articoli oggetto della prestazione stessa. A giugno del 2014 l’accordo sul lavoro autonomo per l’emittenza privata è stato integrato con la previsione dei compensi minimi.
Sempre dal punto di vista della tutela dei lavoratori non dipendenti, nel 2011, il consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha promulgato la Carta deontologica sulla precarietà del lavoro giornalistico, denominata Carta di Firenze, dalla città dove il documento ha preso forma, nel corso di un’assemblea aperta ospitata l’8 e 9 ottobre 2011 nel teatro Odeon.
Il consiglio nazionale della Federazione della Stampa ha approvato, a sua volta, la Carta di Firenze con alcune necessarie integrazioni, che la rendono operativa per quanto riguarda le strutture sindacali.
Nella Carta di Firenze vengono richiamati i principi di fondo del lavoro autonomo giornalistico, le indicazioni circa le politiche attive contro la precarietà, i doveri di collaborazione e solidarietà tra giornalisti e le eventuali sanzioni in caso di accertamento di violazione dei dettami della Carta.
Viene anche istituito l’Osservatorio sulla dignità professionale.
In base agli articoli 2222-2228 (Disposizioni generali sul lavoro autonomo) e agli articoli 2229-2238 (Delle professioni intellettuali) del Codice civile è lavoratore autonomo chi esercita un’attività professionale (in questo caso giornalistica) in modo autonomo e indipendente, cioè senza subordinazione al potere gerarchico del datore di lavoro e senza essere vincolato ad orari di lavoro o alla presenza in redazione.
Il giornalista autonomo in senso stretto, o freelance (e quindi non si include in questa categoria il giornalista titolare di una collaborazione coordinata e continuativa) esercita la professione giornalistica secondo le seguenti forme e modalità:
Il lavoratore autonomo non viene assunto, ma sottoscrive con l'editore un contratto individuale di prestazione lavorativa. Al contratto individuale si applicano le norme generali dei contratti (non di lavoro).
Sempre secondo il Codice civile (art. 1321 e successivi), "le parti possono determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Il contratto vincola le parti tra loro con la stessa forza di una legge e produce effetti solo tra le parti stesse".
Dopo l’introduzione nell’ordinamento italiano delle prime forme di flessibilità con il pacchetto Treu (1997) è stata la cosiddetta Riforma Biagi (artt. 61-69 del D.Lgs. 276/2003, poi in parte modificati dalla Riforma Fornero) ad introdurre e disciplinare le nuove tipologie contrattuali del “lavoro a progetto” e del “lavoro occasionale”, eliminando il cosiddetto “rapporto di collaborazione coordinata e continuativa”, tranne che per gli iscritti agli ordini professionali, tra cui quindi i giornalisti.
Infatti, il comma 3 dell’art. 61 del decreto legislativo, che eliminava le collaborazioni coordinate e continuative, prevedeva tuttavia che: “Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Rimane quindi in vigore per i giornalisti (e le altre professioni intellettuali) il vecchio regime delle collaborazioni coordinate e continuative.
Occorre però tenere presente che quando il rapporto di lavoro (ancorché formalmente sia definito autonomo) presenti in concreto le caratteristiche della subordinazione, è possibile chiedere, mediante ricorso alla Magistratura, il riconoscimento della natura subordinata del rapporto per ottenere la conversione della co.co.co in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (è la sanzione che l’ordinamento prevede, alla fine di un procedimento giudiziale ad hoc).
Gli ultimi interventi normativi in materia di lavoro sono quelli previsti dal Jobs act, che finora ha interessato i rapporti di lavoro subordinato a termine, la disciplina dell'apprendistato, la riorganizzazione degli ammortizzatori sociali (per la platea dei lavoratori iscritti all'Inps), l'introduzione del contratto a tutele crescenti, lasciando però invariata la situazione degli iscritti agli ordini professionisti titolari di contratti di collaborazione autonoma (per i quali non vige, dunque, il superamento delle forme di lavoro parasubordinato). Così come restano esclusi dalle previsioni della riforma Fornero in materia di presunzione di subordinazione i liberi professionisti a partita Iva iscritti ad albi o ordini.
Il 31 dicembre 2012 è stata promulgata la legge numero 233 in materia di "Equo compenso nel settore giornalistico" pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 gennaio ed entrata in vigore il 18 gennaio 2013.
Il provvedimento legislativo ha lo scopo di promuovere l'equità retributiva dei giornalisti lavoratori autonomi. La legge si applica ai giornalisti che:
1) siano iscritti all'Ordine professionale;
2) siano titolari di un rapporto di lavoro non subordinato "in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive".
Per equo compenso, la legge intende “la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato".
Di grande rilevanza giuridica deve considerarsi l’applicazione ai giornalisti lavoratori autonomi, prevista specificamente dalla legge, dell’art. 36 della Costituzione, che è applicato esclusivamente nei confronti dei lavoratori subordinati. L’art. 36 della Costituzione sancisce il diritto per ogni lavoratore “ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.
All'articolo 2 la legge istituisce presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per la valutazione dell'equo compenso, presieduta dal Sottosegretario all'editoria e composta da 6 membri in rappresentanza di: Ministero del lavoro, Ministero dello sviluppo economico, Fnsi, Ordine, Inpgi e Fieg. La Commissione dura in carica tre anni, scaduti i quali (31 dicembre 2015) cessa dalle proprie funzioni.
Il compito della Commissione è quello di:
a) definire l'equo compenso dei giornalisti iscritti all'albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato "avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonché in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato";
b) redigere e aggiornare un elenco dei mezzi di informazione che garantiscono il rispetto di un equo compenso.
Dal primo gennaio 2013, la mancata iscrizione in tale elenco per un periodo di tempo superiore a sei mesi avrebbe dovuto comportare "la decadenza dal contributo pubblico in favore dell'editoria, nonché da eventuali altri benefici pubblici, fino alla successiva iscrizione".
Prima della clausola di invarianza finanziaria, la legge 233/2012 prevede infine che il Presidente del Consiglio trasmetta "ogni anno una relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge".
La Commissione si è insediata il 4 marzo 2013 e ha proseguito i suoi lavori nei mesi successivi.
Il 19 giugno 2014 dopo aver recepito gli accordi in materia sottoscritti tra la Fnsi e le associazioni datoriali, la Commissione ha approvato la delibera per la definizione dell’equo compenso del lavoro giornalistico autonomo.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine professionale ha presentato, successivamente, ricorso al Tar per chiedere l'annullamento della delibera. Il Tar del Lazio, con sentenza del 7 aprile 2015 ha accolto il ricorso dell'Ordine e ha cassato integralmente la delibera della Commissione.
Con sentenza n. 1076 del 16 marzo 2016, pronunciandosi sul ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri contro la sentenza del Tar del Lazio, il Consiglio di Stato ha infine definitivamente respinto l'appello e confermato, con motivazione parzialmente diversa, la sentenza che ha cassato la delibera della Commissione.
In ultimo, con la legge n. 198 del 31 ottobre 2016 (art. 4), il legislatore ha inteso prorogare la durata in carica della Commissione istituita con la legge 233/2012 «fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti» dalla legge.
In attesa di nuove convocazioni della Commissione da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli accordi contrattuali sul lavoro autonomo sottoscritti dalla Federazione della Stampa con le altri parti sociali conservano piena validità operativa e giuridica.
A livello regionale, intanto, l'equo compenso del lavoro giornalistico ha iniziato ad essere oggetto di alcune proposte legislative e di provvedimenti di sostegno all'editoria locale. Proposte che prevedono che i fondi disponibili per l'editoria vengano assegnati sulla base della rispondenza a criteri certificati dell'organizzazione delle redazioni e della qualità del lavoro:
In questa sezione pubblichiamo alcuni interventi e documenti utili a tracciare un quadro il più possibile ampio e ben definito dello stato dell’arte della professione giornalistica, con particolare attenzione alle condizioni di lavoro dei giornalisti non dipendenti (atipici e autonomi).
Accanto ai manuali e vademecum, realizzati dalla Federazione nazionale della stampa o dalle Associazioni regionali di stampa o comunque con il contributo della Fnsi, saranno inoltre disponibili fac-simile di modelli utili alle vicissitudini quotidiane, come le bozze di fattura o di notula di pagamento per le prestazioni occasionali, modelli di contratti atipici e altra modulistica, e tutorial su argomenti pratici di interesse concreto.
Giornalisti e lavoro autonomo. Leggi, diritti, tutele
Sono una mamma giornalista. Una storia, istruzioni per l’uso
La professione giornalistica in Italia - Aggiornamento 2016
La professione giornalistica in Italia - Aggiornamento (Lsdi, 2015)
La professione giornalistica in Italia (Lsdi, 2014)
Il Paese del giornalisti (Lsdi, 2013)
Il pubblicismo professionale e la precarietà nel lavoro autonomo (Lsdi, 2012)
Una professione sempre più frammentata (Lsdi, 2011)
Il lato emerso della professione (Lsdi, 2010)
Modulistica INPGI 2
Casagit, Domanda di iscrizione titolare - Profilo Due, Tre e Quattro
Richiesta praticantato freelance
Dichiarazione inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva (Imprese individuali e lavoratori autonomi)
Richiesta regimi agevolati