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Fondo Complementare 28 Nov 2008

Il 9 marzo 2009 elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani

Si svolgeranno il 9 marzo 2009 le elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani. Lo ha deliberato il Consiglio di amministrazione del Fondo nella sua ultima riunione sulla base del regolamento elettorale stabilito dalle fonti istitutive.

Si svolgeranno il 9 marzo 2009 le elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani. Lo ha deliberato il Consiglio di amministrazione del Fondo nella sua ultima riunione sulla base del regolamento elettorale stabilito dalle fonti istitutive.

Tutti i giornalisti italiani iscritti al Fondo saranno chiamati ad eleggere sei componenti del Consiglio di amministrazione e 4 componenti (due effettivi e due supplenti) del Collegio dei Sindaci. Il voto si potrà esprimere scegliendo tra le candidature che dovranno pervenire all’ufficio elettorale, costituito presso la sede del Fondo, entro il 22 gennaio 2009. Singole candidature o liste di candidati dovranno essere presentate da almeno 250 giornalisti iscritti. Sono candidabili tutti coloro che abbiano i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge. Hanno il requisito di professionalità coloro che abbiano svolto per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso fondi pensione o di partecipazione ad organi collegiali presso organismi con finalità previdenziali. Sono quindi eleggibili tutti i giornalisti che abbiano ricoperto per almeno un triennio gli incarichi di consigliere di amministrazione del Fondo o di consigliere di amministrazione e consigliere generale dell’Inpgi. Sono eleggibili anche quanti abbiano svolto, sempre per almeno un triennio, funzioni di amministratore presso società od enti del settore creditizio, assicurativo e finanziario o in società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, o in società di intermediazioni mobiliare o di gestione di fondi comuni di investimento ovvero di funzioni di cui all’art.3, lettera c) della legge 2 gennaio 1991, n.1. I componenti del Collegio dei Sindaci, oltre ai previsti requisiti di onorabilità e professionalità, devono essere iscritti al registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia. Sarà cura del Fondo diramare tempestivamente a tutti gli iscritti le informative sulle operazioni e le modalità utili all’esercizio del diritto di voto.

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