È legittimo applicare la retribuzione prevista dal contratto di lavoro di categoria ai giornalisti impiegati negli uffici stampa della Regione. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con l’ordinanza 172/2016 del 6 luglio 2016, depositata ieri, nella quale i giudici hanno dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Ancona rispetto dell’art. 7, comma 3, della legge della Regione Marche 6 agosto 1997, n. 51.
La disposizione censurata dai giudici regionali prevede che "il personale regionale di ruolo iscritto all'ordine dei giornalisti e che svolge mansioni giornalistiche negli uffici stampa della Regione può optare per il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di lavoro giornalistico. In tal caso il rapporto di lavoro è trasformato in rapporto a tempo indeterminato non di ruolo".
Dopo quasi tre anni, dunque, si risolve positivamente l’ennesima discussione sull’inquadramento dei giornalisti della Pubblica amministrazione.